L’art. 1 co. 101-111 della L. 213/2023 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il 31.12.2024 per le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.
La polizza copre i danni:
– relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
– direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Se non è adempiuto l’obbligo di stipulazione, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.