Obbligo di fatturazione elettronica – Fatture differite e obbligo di conservazione per i forfetari (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 15.11.2018)

Nell’ambito del Videoforum organizzato da Italia Oggi in collaborazione con Teamsystem il 15.11.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.
In particolare, è stato chiarito che:
– non sussiste l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture da parte dei soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011 o in regime forfetario ex L. 190/2014 (in quanto soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
– il professionista che invia al cliente un avviso di parcella con la descrizione dei servizi resi potrà usufruire della fatturazione differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, emettendo fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui incassa il corrispettivo;
– nel caso in cui un soggetto passivo IVA gestisca contestualmente fatture elettroniche e fatture analogiche, non vi è l’obbligo di istituire registri sezionali distinti.

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