Nell’ambito del Videoforum organizzato da Italia Oggi in collaborazione con Teamsystem il 15.11.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.
In particolare, è stato chiarito che:
– non sussiste l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture da parte dei soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011 o in regime forfetario ex L. 190/2014 (in quanto soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
– il professionista che invia al cliente un avviso di parcella con la descrizione dei servizi resi potrà usufruire della fatturazione differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, emettendo fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui incassa il corrispettivo;
– nel caso in cui un soggetto passivo IVA gestisca contestualmente fatture elettroniche e fatture analogiche, non vi è l’obbligo di istituire registri sezionali distinti.