Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici – Rinvio all’1.1.2018 per gli apparecchi privi di porta di comunicazione (provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936)

Con il provvedimento n. 61936 di ieri, 30.3.2017, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato all’1.1.2018 l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. Il rinvio riguarda, però, soltanto i soggetti passivi IVA che gestiscono distributori privi della c.d. “porta di comunicazione” (ossia la componente che consente di trasferire digitalmente i dati dal distributore a un dispositivo esterno).
In tal caso, le procedure di accreditamento dei gestori e di censimento degli apparecchi verranno attivate a partire dall’1.9.2017.
Per i soggetti che gestiscono distributori dotati della porta di comunicazione, invece, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi entrerà in vigore, come già previsto, a partire dall’1.4.2017.
Il provvedimento prevede, inoltre, alcune misure di semplificazione. Fra queste, la possibilità, per i soggetti che hanno optato per la trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, di inviare i dati dei distributori automatici mediante un Registratore telematico, laddove il distributore sia collocato nella stessa unità locale dell’attività commerciale in cui è ubicato il Registratore.

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