Con il provvedimento n. 61936 di ieri, 30.3.2017, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato all’1.1.2018 l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. Il rinvio riguarda, però, soltanto i soggetti passivi IVA che gestiscono distributori privi della c.d. “porta di comunicazione” (ossia la componente che consente di trasferire digitalmente i dati dal distributore a un dispositivo esterno).
In tal caso, le procedure di accreditamento dei gestori e di censimento degli apparecchi verranno attivate a partire dall’1.9.2017.
Per i soggetti che gestiscono distributori dotati della porta di comunicazione, invece, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi entrerà in vigore, come già previsto, a partire dall’1.4.2017.
Il provvedimento prevede, inoltre, alcune misure di semplificazione. Fra queste, la possibilità, per i soggetti che hanno optato per la trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, di inviare i dati dei distributori automatici mediante un Registratore telematico, laddove il distributore sia collocato nella stessa unità locale dell’attività commerciale in cui è ubicato il Registratore.