A norma dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, a decorrere dall’1.1.2017, è previsto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i “soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici”.
Con provv. 30.6.2016 n. 102807, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione del predetto obbligo, ha fissato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione automatica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici.
Nel fissare le regole attuative, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver esteso l’ambito di applicazione degli obblighi in questione anche alle prestazioni di servizi. A differenza da quanto previsto dalla norma di riferimento (art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015), difatti, nel provvedimento del 30.9.2016 i distributori automatici sono definiti come “apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente previo pagamento di un corrispettivo, e che sono composti da una o più periferiche di pagamento le quali possono controllare l’erogazione sia di beni che di servizi”.
In quest’ottica (non confermata, però, dal dato letterale della norma), dunque, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia dovrebbe sussistere anche per le prestazioni di servizi rese in via automatica mediante detti apparecchi (ad es. lavanderie a gettone, car wash automatici).