Obbligo generalizzato – Indagini “a tavolino” – Esclusione dell’obbligo (Cass. 12.4.2016 n. 7137)

La Cassazione, con ordinanza n. 7137 del 12.4.2016, ha statuito che il diritto al contraddittorio si applica solo alle verifiche presso la sede del contribuente e non agli accertamenti “a tavolino”.
In particolare, secondo i giudici:
– il termine di 60 giorni, previsto all’art. 12 co. 7 L. 212/2000, è posto a garanzia del diritto al contraddittorio (nel caso di specie, il contribuente, sottoposto a controllo a tavolino, aveva impugnato l’avviso di accertamento, lamentando che fosse stato emesso in violazione del diritto al contraddittorio previsto da tale norma);
– tale garanzia trova applicazione solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
– è escluso, nel nostro ordinamento, un principio generale per il quale l’Amministrazione, anche in assenza di specifica disposizione, sia tenuta ad attivare, pena la nullità dell’atto, il contraddittorio.

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