La Cassazione, con ordinanza n. 7137 del 12.4.2016, ha statuito che il diritto al contraddittorio si applica solo alle verifiche presso la sede del contribuente e non agli accertamenti “a tavolino”.
In particolare, secondo i giudici:
– il termine di 60 giorni, previsto all’art. 12 co. 7 L. 212/2000, è posto a garanzia del diritto al contraddittorio (nel caso di specie, il contribuente, sottoposto a controllo a tavolino, aveva impugnato l’avviso di accertamento, lamentando che fosse stato emesso in violazione del diritto al contraddittorio previsto da tale norma);
– tale garanzia trova applicazione solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
– è escluso, nel nostro ordinamento, un principio generale per il quale l’Amministrazione, anche in assenza di specifica disposizione, sia tenuta ad attivare, pena la nullità dell’atto, il contraddittorio.