L’Amministrazione finanziaria ha diverse volte specificato che, se gli acconti, in occasione del contratto preliminare, sono stati fatturati al 10% in quanto, ad esempio, l’acquirente non aveva fatto presente la sussistenza dei requisiti per poter fruire della agevolazione prima casa, è possibile emettere una nota di credito di sola IVA in occasione dell’atto, anche spirato il termine dell’art. 26 del DPR 633/72, applicando la corretta aliquota del 4% (R.M. 7.12.2000 n. 187).
Riteniamo che, in base a questo principio, se, in atto, per dimenticanza non sono stati attestati i requisiti “prima casa” (e, per questo motivo, in fattura è stata applicata l’aliquota del 10%) sia possibile, dopo la stipula di un atto integrativo:
– l’emissione di una nota di credito di sola IVA anche spirato il termine dell’art. 26 del DPR 633/72;
– o, qualora la nota di credito non possa/voglia essere emessa dalla controparte, la domanda di rimborso ad opera dell’acquirente all’Erario nel rispetto del termine biennale dell’art. 21 del DLgs. 546/92, decorrente dal momento in cui l’IVA è stata pagata in rivalsa.