Con la circ. 6.8.2012 n. 34, l’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente sostenuto che, in presenza di una dichiarazione omessa, il credito IVA diventa “debito”, comportando il versamento dello stesso importo con sanzioni e interessi e la necessità di chiedere il rimborso. Successivamente, con circ. 21/2013, si è stabilito che, al ricevimento della comunicazione di irregolarità, il contribuente ha trenta giorni per attestare l’esistenza del credito, pur restando dovuti interessi e sanzioni sulla parte di credito da dichiarazione omessa indebitamente usata in compensazione.
Nonostante ciò, continuano le richieste di pagamento per crediti non riconosciuti, soprattutto quando le omissioni riguardano diverse annualità. Tuttavia, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 18.1.2002 n. 523, la decadenza si verifica solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga computata nella dichiarazione annuale, per cui la sanzione non può essere estesa alla fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza, pur non risultando dalla dichiarazione annuale.
Si osserva che, a tal proposito, con la recente sentenza della C.T.Reg. di Roma, sez. Latina, del 19.2.2015, al contribuente viene riconosciuto il credito IVA, negato dall’Agenzia delle Entrate per omessa presentazione della dichiarazione.