Il credito IVA, imposte sui redditi e IRAP derivante da dichiarazione omessa non può essere disconosciuto, a condizione che il contribuente ne dimostri l’esistenza (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757).
La circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2013 n. 21 ha specificato che è necessaria la prova circa l’esistenza contabile del credito, e che rimane ferma la potestà di controllo sostanziale dello stesso.
Dunque, se si tratta di credito IRPEF derivante da ritenute di acconto subite in eccesso, dovrebbe essere sufficiente produrre le certificazioni del sostituto d’imposta, le parcelle e gli accrediti bancari, per appurare che le somme sono state incassate al netto della ritenuta.