Omessa dichiarazione – Riporto a nuovo del credito – Legittimità (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757)Omessa dichiarazione – Riporto a nuovo del credito – Legittimità (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757)

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 8.9.2016 n. 17757, ha affermato la spettanza del credito IVA, mediante esercizio del diritto alla detrazione, anche nel caso di omessa dichiarazione.
Se il disconoscimento del credito IVA viene rilevato mediante controllo automatizzato, il contribuente può fornire la prova della spettanza del credito durante l’invito al contraddittorio. Se le ragioni del contribuente non sono riconosciute nel corso del contraddittorio, è necessario impugnare l’atto di contestazione entro 60 giorni dalla notifica.
Nel ricorso, il contribuente dovrà documentare la correttezza del credito utilizzato al fine di fornire al giudice gli elementi che consentano di far emergere i requisiti sostanziali della spettanza del credito in assenza della sua esposizione nella dichiarazione annuale.
Secondo quanti affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17757/2016, difatti, il credito IVA derivante dalla dichiarazione omessa deve essere utilizzato entro i termini di legge (ossia entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto); in tale situazione, il credito deve essere riconosciuto nella misura in cui il contribuente dimostri i requisiti sostanziali che ne legittimano la sussistenza. Tale prova può essere fornita anche mediante la mera produzione in giudizio delle fatture attive e passive.

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