In base alla bozza di “DL energia” approvata dal Consiglio dei Ministri il 25.9.2023, il ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023, viene esteso ai contribuenti nei confronti dei quali la violazione è già stata constatata al 31.10.2023.
Il ravvedimento operoso deve perfezionarsi entro il 15.12.2023.
Questi contribuenti, in base all’art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, sarebbero esclusi dal ravvedimento, che, proprio per le violazioni su memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, è precluso dal verbale di constatazione.
La regolarizzazione mediante ravvedimento fa sì che la violazione non sia inclusa in quelle che possono determinare la sanzione accessoria della chiusura dei locali.