Qualora il contribuente, raggiunto dall’atto di pignoramento, assuma di non avere mai ricevuto gli atti presupposti (cartella di pagamento o intimazione ad adempiere ex artt. 25 e 50 del DPR 602/73), deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione in quanto la giurisdizione, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 546/92, è quella ordinaria (Cass. 7.5.2015 n. 9246).
Il rimedio, stando alla sentenza di Cassazione citata, è l’opposizione agli atti esecutivi dell’art. 617 c.p.c., che va esperita entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell’atto esecutivo.