Secondo Corte Cost. 31.5.2018 n. 114, il contribuente è ammesso a proporre opposizione all’esecuzione davanti al tribunale ordinario qualora sia iniziata l’esecuzione e non è possibile trovare adeguata tutela nel processo tributario.
Tale azione presuppone, infatti, che i rimedi contro l’accertamento o la cartella siano stati esperiti ovvero che siano inutilmente decorsi i termini per proporre ricorso davanti al giudice tributario.
L’opposizione rientra nell’ambito dell’art. 615 co. 2 c.p.c. e si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione del tribunale competente per territorio (art. 27 c.p.c.).
Nella diversa ipotesi in cui, invece, tramite l’opposizione venga contestata la notifica del titolo esecutivo, la giurisdizione sarà del giudice tributario e l’azione dovrà essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (Cass. SS. UU. 13913/2017).