Omessa o tardiva consegna del prospetto paga – Regime sanzionatorio

Con l’art. 22 co. 7 del DLgs. 151/2015, il Legislatore è intervenuto nell’ambito del regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata consegna del prospetto paga, stabilendo che, nell’ipotesi di omessa o tardiva consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione varia da 1.200 a 7.200 euro.
Sul  punto, di osserva che, rispetto alla previgente disciplina, regolata dalla formulazione originaria dell’art. 5 della L. 5.1.1953 n. 4, la nuova norma da un lato aumenta la misura delle sanzioni (in precedenza la sanzione era da 125 euro a 770 euro), dall’altro dispone una progressione sanzionatoria per fasce in base alla quantità di lavoratori coinvolti ovvero alla ripetitività del comportamento.
Infine, si ricorda che il datore adempie a tale obbligo consegnando una copia cartacea del prospetto paga al lavoratore, anche se negli ultimi anni si stanno diffondendo modalità alternative, come ad esempio la consegna del prospetto paga attraverso la collocazione dello stesso su un sito internet dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, oppure utilizzando la posta elettronica (anche PEC).

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