La Corte di Cassazione – con sentenza n. 47256 del 30.11.2015 – ha ripreso la tematica della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in relazione alla fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, prevista dall’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83.
A fronte di un’omissione pari a poco più di 1.000 euro il difensore dell’imputato aveva invocato innanzitutto la inoffensività del fatto (cfr. Corte Cost. 139/2014) e, in seconda istanza, l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (recentemente introdotta dal DLgs. 28/2015).
Tuttavia, nel caso di specie, sia la pluralità delle omissioni – per quanto minime – sia, soprattutto, l’esistenza di una precedente condanna per reati tributari della medesima indole hanno indotto la Cassazione ad escludere la non punibilità.