Il Ministero del Lavoro, nella lettera 3.5.2016 n. 9099, dirama le indicazioni operative dell’INPS per la contestazione degli illeciti di omesso versamento di ritenute previdenziali previsti dall’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 come riformato dal DLgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione.
Si ricorda, infatti, che:
-se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10.000,00 euro, si concretizza un illecito penale punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032,00 euro;
-se invece l’importo non supera i 10.000,00 euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10.000,00 a 50.000,00 euro.
A tali fini, seppure il riferimento temporale deve essere l’anno solare, rilevano le date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno. Infatti, i contributi mensili del mese di dicembre vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.
Il parametro in questione, a differenza dell’anno solare, costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.
Di conseguenza, ove dovessero emergere omissioni riguardanti l’anno in corso, per concludere l’accertamento ed effettuare le conseguenti contestazioni l’ispettore dovrà attendere la fine dell’anno contributivo, salvo che non sia già prima certo il superamento della soglia di rilevanza penale. E, quindi, a prescindere dalla data o dal numero di accertamenti e contestazioni:
-se l’omissione resta inferiore alla soglia, sarà applicata, per una sola volta, la sanzione amministrativa;
-se, invece, supera la soglia, scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria.