Nella circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2016 n. 17, al § 3.2.1, si afferma che se, nella dilazione degli avvisi bonari (art. 3-bis del DLgs. 462/97), il contribuente non paga una rata successiva alla prima e non si ravvede entro il termine per il versamento di quella posteriore, ai sensi dell’art. 15-ter co. 1 del DPR 602/73 si decade dalla rateazione e il carico residuo, incluse le sanzioni in misura piena, viene iscritto a ruolo.
Si specifica tuttavia che, dal punto di vista sanzionatorio, è irrogata una sanzione del 30% sui residui importi dovuti a titolo di tributo, a differenza di quanto accade in caso di mancato pagamento della prima rata, ove riemerge la sanzione piena del 30%, essendo decaduta la definizione.
Quindi, a differenza di quanto è sempre successo, pare non venga più disconosciuta, nel caso di rate successive alla prima, la definizione, circostanza che comporterebbe la debenza delle sanzioni nella misura piena del 30%, senza la riduzione al terzo o a due terzi ex artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97.