La Corte di Cassazione – riprendendo nella sentenza 18.2.2019 n. 7253 quanto precisato dalle Sezioni Unite n. 1855/2012 – precisa i presupposti che segnano l’inizio della decorrenza del termine dei tre mesi per la causa di non punibilità prevista per il datore di lavoro dall’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 (la stessa disposizione che prevede anche il reato).
In mancanza della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell’ente previdenziale, tale termine – secondo la sentenza in esame – decorre dalla data di notifica del decreto di rinvio a giudizio, purché questo contenga tutti gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento. In alternativa, il giudice, rilevate la mancata notificazione dell’avviso di accertamento e contestazione e l’incompleta indicazione degli elementi di detto avviso nel decreto di citazione, dovrà assegnare all’imputato un termine di tre mesi per consentirgli il versamento del dovuto, disponendo a tal fine il rinvio della trattazione del procedimento penale.