In caso di omessa o tardiva autofatturazione, si rendono applicabili le sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 quand’anche non ci sia stato, visto il peculiare meccanismo di assolvimento dell’imposta, un materiale omesso versamento ad esempio in quanto la violazione ha avuto effetto sul pro rata.
Rimangono applicabili le sanzioni sull’omesso reverse charge dell’art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97.
Il giudice del rinvio, precisa la Cass. 15.3.2022 n. 8283, deve valutare se la sanzione da omesso versamento dell’art. 13 del DLgs. 471/97 è rispettosa, alla luce delle circostanze di fatto, del principio di proporzionalità.