Per quanto riguarda gli acquisti di beni provenienti da San Marino, viene evidenziato che tali operazioni, salvo eccezioni, sono soggette ad imposta in Italia soltanto laddove effettuate da soggetti passivi IVA e che l’imposta può essere assolta secondo due diverse modalità:
– da parte del cedente sammarinese;
– da parte del cessionario italiano.
In quest’ultimo caso il cessionario è tenuto a:
– integrare con l’IVA dovuta la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese;
– annotare il documento sia nel registro IVA degli acquisti che in quello delle vendite;
– comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esecuzione di tali annotazioni compilando la sezione SE del modello polivalente da inviare all’Agenzia entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.
Tuttavia, a partire dalle annotazioni effettuate dall’1.1.2017, tale adempimento sarà soppresso per effetto del DL 193/2016, così come emendato in Parlamento nel corso dell’iter di conversione in legge.
Pertanto, l’abrogazione di tale adempimento renderà superflua la disposizione di cui all’art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 127/2015, che prevede l’esonero da dette comunicazioni per i soggetti IVA che eserciteranno l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture.