Il meccanismo dello split payment, per le operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009, trova una limitazione nelle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario o committente (vale a dire le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge).
Poiché il reverse charge riguarda le sole operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA, resta comunque applicabile lo split payment per tutti gli acquisti di beni e/o di servizi che le Pubbliche Amministrazioni effettuano nella propria sfera istituzionale.
Per gli acquisti di tipo “promiscuo” (destinati sia alla sfera istituzionale che alla sfera commerciale dell’Amministrazione), dovrà essere comunicata al fornitore la quota parte di corrispettivo riferibile alla sfera commerciale, sulla base di criteri oggettivamente determinabili.