Opzione per la cedolare secca – Conduttore lavoratore autonomo – Immobile con finalità abitative – Inammissibilità

Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– per l’applicazione della “cedolare secca” (art. 3 del DLgs. 23/2011), si deve tenere conto anche dell’attività del conduttore, restando, pertanto, escluso da tale regime il contratto di locazione stipulato con i conduttori che operano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili oggetto della locazione vengano utilizzati dal conduttore per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti (confermando quanto già illustrato nella circolare 26/2011);
– l’esenzione, dall’imposta di registro e di bollo, dell’atto con cui le parti dispongono la riduzione del canone spetta anche quando le parti concordino tale riduzione solo per un limitato periodo di durata del contratto (art. 19 co. 1 del DL. 133/2014).

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