L’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI), prevista all’art. 1 co. 547 della Legge di Bilancio 2017, pone per le società di persone in contabilità ordinaria l’opportunità di valutate scelte di convenienza in merito al regime fiscale da adottare.
Tra gli elementi da considerare a tal fine si segnalano la deducibilità degli oneri finanziari che opera diversamente tra soggetti passivi IRES e quelli IRPEF.
Sotto il profilo tributario, si ipotizza il caso di una società neo-costituita che ricorre all’indebitamento, in presenza di un margine operativo lordo esiguo o negativo.
In tale ipotesi è plausibile ritenere che:
– un soggetto passivo IRES possa beneficiare di una deducibilità limitata degli interessi passivi per effetto delle disposizioni ex art. 96 del TUIR (con conseguente variazione in aumento della base imponibile derivante dall’indeducibilità degli interessi passivi);
– l’adozione del regime IRI, invece, permetterebbe di dedurre integralmente gli interessi passivi, fermo restando il requisito dell’inerenza sulla base dell’art. 61 del TUIR, beneficiando, quindi, di una base imponibile ridotta (sulla quale applicare una medesima aliquota del 24%).