La L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) introduce l’art. 55-bis del TUIR, recante la disciplina dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI), in vigore dall’1.1.2017.
Il nuovo regime è attivabile su scelta del contribuente. Possono fruire di tale regime gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (snc e sas) in contabilità ordinaria.
A tal proposito i suddetti soggetti possono esercitare l’opzione IRI a consuntivo, e dunque nel modello UNICO riferito all’anno da cui decorre (quindi, nel modello UNICO 2018).
I soggetti IRPEF imprenditori in contabilità semplificata, in quanto al di sotto dei limiti di ricavi ex art. 18 del DPR 29.9.73 n. 600, devono, invece, esercitare una doppia opzione:
– la prima per uscire dal regime di cassa e adottare l’ordinaria;
– la seconda per entrare in regime IRI.