La Cassazione, con sentenza 4.5.2016 n. 8850, ha affermato che le spese sostenute da una società di organizzazione di manifestazioni fieristiche, per l’ospitalità dei giornalisti alle fiere, non rappresentano spese di rappresentanza la cui IVA è indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72. Costituiscono, invece, spese di pubblicità funzionalmente collegate a fatti generatori di ricavi, per cui la relativa imposta risulta detraibile.
La decisione si fonda sul principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui sono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tese alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività stessa dell’impresa.
Dunque, considerato che l’attività svolta dalla società consiste nella realizzazione di fiere, il successo delle manifestazioni dipende in buona parte dalla risonanza che le medesime sono in grado di ottenere tra i potenziali interessati e, in questo senso, è rilevante per la vendita dei servizi della società il ruolo che assume la stampa specializzata nel promuovere e descrivere gli eventi.