Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 910 ss. della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1.7.2018 per i datori di lavoro o committenti non è più possibile corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.
In tale disposizione ricorre sempre il termine “retribuzione” e, di conseguenza, potrebbero essere escluse dall’obbligo di tracciabilità determinate somme, come ad esempio quelle erogate a titolo di anticipo di cassa ai lavoratori che si recano in trasferta.
Tuttavia, si osserva, tenendo conto di come il co. 911 preveda che i datori di lavoro (o i committenti) non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, è opportuno che, nell’attesa di chiarimenti ministeriali, le aziende predispongano dall’1.7.2018 quanto necessario ai fini della tracciabilità dei pagamenti.
Operativamente, i datori di lavoro interessati dovranno richiedere ai lavoratori le coordinate bancarie, ovvero gli estremi di uno strumento elettronico utilizzabile (es. carta di credito con IBAN), oppure considerare l’eventuale adozione di un sistema alternativo (es. assegno circolare).