L’art. 28-ter del DPR 29.9.1973 n. 602 disciplina una modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo tramite compensazione con quelle chieste a rimborso dal contribuente. La compensazione può riguardare crediti relativi ad imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte d’atto, preventivamente chiesti a rimborso, mediante specifica istanza o con la compilazione delle rispettive dichiarazioni, non potendo, invece, trovare applicazione nel caso di crediti d’imposta riportati a nuovo all’interno delle medesime dichiarazioni.
Alla luce di questa norma, in occasione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate deve preventivamente verificare se il beneficiario sia iscritto a ruolo e trasmettere ad Equitalia un elenco dei beneficiari dei rimborsi. Successivamente, spetta all’Agente della riscossione inviare una proposta di compensazione che il contribuente può accettare o rifiutare.
Un eventuale rifiuto deve essere valutato con cautela posto che l’Agente della riscossione potrebbe attivare la procedura di pignoramento presso terzi (in questo caso, presso l’Agenzia delle Entrate) per la somma corrispondente a quella oggetto di domanda di rimborso.