Nel corso della videoconferenza dell’1.2.2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi del pagamento, tramite bonifico, di spese inerenti all’attività professionale, ai fini dell’imputazione temporale dell’onere rileva il momento in cui il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, se il professionista effettua un bonifico il 29.12.2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2.1.2024, secondo l’Agenzia “il costo sostenuto «per cassa» è riferito all’anno 2023″ (e va, quindi, dedotto nel modello REDDITI 2024).
Invece, nel caso speculare dell’incasso di compensi tramite bonifico, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, § 3.3).
Nessuna importanza assumono invece:
– la c.d. “data valuta”, rilevante esclusivamente per il computo degli interessi;
– il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico;
– il momento in cui la banca informa il percipiente dell’avvenuto accredito.