Periodi non coperti da contribuzione – Riscatto – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Istruzioni (circ. INPS 29.5.2024 n. 69)

Con la circ. 29.5.2024 n. 69, l’INPS ha illustrato la disciplina della c.d. “pace contributiva”, ovvero il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previsto in origine dall’art. 20 del DL 4/2019 per il triennio 2019-2021 e più recentemente riproposto dall’art. 1 co. 126-130 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) per il biennio 2024/2025.
In sintesi, la disposizione della legge di bilancio 2024 consente ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 e iscritti alle Gestioni dell’INPS, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti all’1.1.2024 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
Tra le varie, l’INPS ha precisato che il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi già chiesti a riscatto ai sensi dell’art. 20 del DL 4/2019.
Questo perché la disposizione contenuta nella L. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il riscatto valido per il biennio 2024/2025 a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

Agevolazioni per abitazione principale – Requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del solo possessore – Coniuge con residenza e dimora in immobile diverso

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209, per qualificare un immobile come “abitazione principale” ai fini dell’IMU è necessario che soltanto il possessore vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; non rilevano, invece, la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare del possessore dell’immobile.
Poiché diviene sufficiente il riscontro dei requisiti di residenza anagrafica/dimora abituale in capo al solo possessore, la pronuncia della Corte Costituzionale elimina, di conseguenza, la facoltà di scegliere quale unico immobile qualificare come “abitazione principale” per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti (art. 1 co. 741 lett. b) secondo periodo della L. 160/2019).
Infatti, a seguito della sentenza della Consulta, se due coniugi sono proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) ciascuno di un immobile diverso ed ognuno stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile posseduto, entrambi i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale ai fini dell’IMU (ciascuno per l’immobile in proprio possesso).

Prestazioni continuative con pagamenti successivi – Momento impositivo – Irrilevanza dell’incasso del corrispettivo (Corte di Giustizia UE 13.6.2024, causa C-696/22)

Con la sentenza pubblicata il 13.6.2024, relativa alla causa C-696/22, la Corte di Giustizia UE ha esaminato, fra l’altro, il criterio di determinazione del momento impositivo ai fini IVA delle prestazioni rese da una società rumena, la quale forniva servizi a imprese sottoposte a procedure d’insolvenza. Tali servizi prevedevano per gli amministratori e liquidatori giudiziari un compenso mensile, oltre a un compenso di risultato.
Secondo la Corte, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, si trattava di prestazioni continuative con pagamenti successivi, per cui esse dovevano considerarsi effettuate ai fini IVA alla scadenza del periodo cui era riferito il pagamento, ai sensi dell’art. 64, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, non poteva applicarsi il diverso criterio di determinazione del momento impositivo dettato dall’art. 64 paragrafo 2, così come recepito dalla legge rumena.
Inoltre, il criterio dettato dall’art. 64 paragrafo 1 ha carattere vincolante, per cui l’eventuale mancato incasso del corrispettivo alla scadenza del periodo non può avere l’effetto di posticipare l’insorgenza dell’IVA e la sua esigibilità, neppure laddove tale mancato pagamento derivi dalla mancanza di liquidità sul conto del debitore.

Cessione di fabbricato da demolire – Riqualificazione in compravendita di area edificabile – Imponibilità della plusvalenza – Esclusione (Cass. 13.6.2024 n. 16469)

L’ordinanza della Corte di Cassazione 13.6.2024 n. 16469 ha ribadito che, ai fini dell’art. 67 del TUIR, la cessione di un fabbricato, seppur vetusto ed anche in presenza di un permesso di costruire già richiesto dall’acquirente in vista della demolizione, non può essere tassata come cessione di area fabbricabile.
Ai fini della distinzione tra cessioni di fabbricati e cessioni di terreni, si è espressa più volte la Cassazione, che ha censurato le pretese del Fisco e ha accolto le ragioni dei contribuenti (cfr. Cass. nn. 929/20245088/2019, 15629/2014), certificando il principio per cui ai fini della qualificazione della plusvalenza non rileva il fatto che un fabbricato sia destinato alla demolizione.
Questa tesi è stata confermata anche dalla risposta a interpello n. 331/2020, la quale, oltre a confermare “il cambio di rotta” dell’Amministrazione finanziaria su questa fattispecie che è stato sancito dalla precedente circ. 29.7.2020 n. 23, ha anche escluso la possibilità di beneficiare della rivalutazione dei terreni ex art. 7 della L. 448/2001. Di conseguenza, non viene considerato ammissibile applicare la rivalutazione ad un fabbricato da demolire.

Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Plusvalenza (circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2024 n. 13)

Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR, dall’1.1.2024, genera plusvalenza la cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, se posta in essere entro 10 anni dal termine dei lavori.
Nella circ. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate conferma che la disposizione recata dalla citata lett. b-bis) trova applicazione:
– sia se il superbonus è stato fruito direttamente in dichiarazione, sia se si è optato per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020;
– sia per gli interventi superbonus effettuati dall’1.1.2024, sia per gli interventi superbonus effettuati ante 1.1.2024 (e dunque a prescindere dalla circostanza che il superbonus sia fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%);
– a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi.
Genera plusvalenza, peraltro, anche la cessione della singola unità immobiliare situata in un condominio, nel quale sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio soltanto interventi “trainati” con il superbonus.

Concordato preventivo – Novità della bozza di DLgs. correttivo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

La bozza di DLgs. correttivo del DLgs. 13/2024 introduce nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale; in particolare, non potranno accedere al nuovo istituto i contribuenti che:
– con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato, hanno conseguito, nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni;
– accedono, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
– con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale (solo per società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR).

Estratto di ruolo – Mancata notifica della cartella – Ricorso – Novità della bozza del DLgs. di riforma della riscossione attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Pareri delle Commissioni parlamentari

L’art. 12 co. 4-bis del DPR 602/73 sancisce che il contribuente, salvo casi tassativi (pregiudizio per la partecipazione a gare di appalto, rischio di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni) non può impugnare la cartella di pagamento non validamente notificata quando ne viene a conoscenza ad esempio visionando il c.d. estratto di ruolo.
Richiamando il monito della Corte Cost. 17.10.2023 n. 190 la Commissione Finanze del Senato ha invitato l’Esecutivo, in sede di approvazione definitiva del decreto di riforma della riscossione, ad ampliare le casistiche ivi indicate includendovi, ad esempio, il rischio di pignoramenti dei conti correnti e la responsabilità del cessionario di azienda.

Le novità in materia di lavoro e previdenza

1. LE NOVITÀ DI MAGGIO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di imprese strategiche in crisi
– Nuovi limiti retributivi 2024 per il calcolo dei premi assicurativi INAIL
– La fruizione delle ferie maturate nell’anno 2022
– Istruzioni INPS per la “pace contributiva”
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di maggio in pillole
– Il tema del mese: l’articolazione dell’orario di lavoro nel CCNL grafica ed editoria – industria
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di giugno 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Gli incentivi per le imprese del DL “Coesione”

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Fringe benefits detassati a favore dei lavoratori dipendenti per il 2024: documentazione per spese affitto o mutuo

La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha previsto che,limitatamente al periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit) sia innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico. La legge di Bilancio, inoltre, ha incluso tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Con la presente informativa si intendono illustrare leoperazioni relative alle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

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Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0 – Novità del DL 39/2024 – Modifica della modalità di invio delle comunicazioni – Utilizzo del portale GSE (comunicato GSE 16.5.2024)

Al fine di presentare le comunicazioni richieste dall’art. 6 del DL 39/2024 per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, non è più possibile l’invio tramite PEC, come inizialmente previsto, ma deve essere utilizzata l’apposita procedura disponibile sul portale del GSE.
Dalle ore 10.00 del 18.5.2024, sul sito del GSE è infatti attiva una nuova funzionalità semplificata che permetterà l’invio dei moduli tramite portale. Dalla mezzanotte di venerdì 17.5.2024 è stata quindi disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC.
Il GSE ha affermato che sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta attraverso la registrazione all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento.