La presente Circolare esamina le principali novità in materia di lavoro contenute nel DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. decreto “PNRR”), come modificato in sede di conversione nella L. 29.4.2024 n. 56.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza sociale;
– la tutela dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti;
– l’introduzione della “patente a punti” per operare nei cantieri temporanei o mobili;
– la verifica della congruità della manodopera in edilizia;
– la previsione di una “Lista di conformità INL” per i datori di lavoro “virtuosi”;
– il regime sanzionatorio del “lavoro nero” e per la somministrazione di manodopera;
– la revisione delle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva;
– la comunicazione di dati da parte dell’INPS ai fini della regolarizzazione degli obblighi contributivi;
– il potenziamento dei poteri di accertamento d’ufficio da parte dell’INPS;
– la modifica del regime delle prestazioni occasionali in agricoltura;
– la previsione di un incentivo all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori domestici.
Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0
La presente Circolare esamina la disciplina del nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), come modificato in sede di conversione nella L. 29.4.2024 n. 56.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la procedura per l’accesso all’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– gli obblighi documentali;
– i rapporti con le altre agevolazioni.
Più elevata la Maxisanzione per lavoro sommerso
Gentile Cliente,
Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 56/2024) prevede, tra le varie disposizioni, la modifica del quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale sulla disposizione in oggetto.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata
Le novità in materia di lavoro e previdenza
1. LE NOVITÀ DI APRILE IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Regime contributivo dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo
– Retribuzioni convenzionali e premi INAIL per i lavoratori all’estero
– Rapporto biennale 2022/2023 sulla situazione del personale maschile e femminile
– Le principali novità in materia di lavoro del decreto “PNRR” convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di aprile in pillole
– Il tema del mese: i passaggi di qualifica nell’ambito del CCNL Terziario Confcommercio
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di maggio 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Il modello OT23 per la riduzione del premio INAIL per l’anno 2025
Prepensionamento per gli addetti alle attività “usuranti” – Termini e modalità di presentazione della domanda – Termine dell’1.5.2024
L’1.5.2024 scade il termine per presentare le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai sensi del DLgs. 67/2011, per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato nel 2025.
La domanda è presentata all’INPS in modalità telematica, unitamente al modulo “AP45″ e alla documentazione richiesta per la procedibilità della stessa.
I destinatari della misura sono i:
– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
– lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
– conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
– lavoratori notturni a turni;
– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
Per tutte le suddette categorie rimane fermo il requisito dell’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni, mentre risulta variabile il requisito dell’età anagrafica minima (messaggio INPS 23.2.2024 n. 812).
Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Criticità
La lett. b-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR prevede l’emersione di una plusvalenza in relazione agli immobili sui quali sono stati eseguiti “interventi agevolati di cui all’articolo 119” del DL 34/2020.
Tra i tanti dubbi applicativi della norma, uno riguarda la misura del superbonus fruito che può determinare la plusvalenza.
Dal tenore letterale della norma parrebbe che le nuove disposizioni si applichino nei casi in cui siano stati effettuati interventi per i quali si è fruito del superbonus a prescindere dalla modalità di fruizione, se nella forma “naturale” direttamente nella dichiarazione dei redditi o se nelle forme opzionali, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, mediante lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, ed a prescindere dalla circostanza che il superbonus sia fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%.
Non è di quest’opinione, tuttavia, il Consiglio Nazionale del Notariato che nello Studio n. 15-2024/T che, dopo aver ipotizzato due diverse soluzioni propende per quella che si fonda sulla versione originaria dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020 che prevedeva la sola aliquota del 110%.
Al riguardo si auspica un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione IVA – Ripartizione onere della prova (C.G.T. II Milano 8.1.2024 n. 44/15/24)
Non sono indizi sufficienti l’omesso versamento di un tributo dichiarato mentre a favore del contribuente giova l’adozione di una policy aziendale che richiede alle controparti l’esibizione del DURC e l’effettuazione di controlli sul portale “Cribis” dal quale risultano punteggi di affidabilità dei soggetti.
Atti esclusi dal contraddittorio preventivo – DM di prossima pubblicazione
Il DM attuativo dell’art. 6-bis della L. 212/2000, che individua gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, include tutti gli atti emessi dagli Agenti della riscossione. Rimane comunque ferma la definizione degli avvisi bonari disciplinata dal DLgs. 462/97.
Non compaiono gli atti di contestazione di sole sanzioni, disciplinati dall’art. 16 del DLgs. 472/97 in quanto il DM fa riferimento ai soli avvisi di accertamento parziale.
Atti esclusi dal contraddittorio preventivo – DM di prossima pubblicazione
Il DM attuativo dell’art. 6-bis della L. 212/2000, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, esclude dal contraddittorio preventivo, tra gli altri:
– gli accertamenti parziali scaturenti esclusivamente dall’incrocio di dati (locazioni non dichiarate, redditi di partecipazione non dichiarati);
– in tema di imposte d’atto, gli atti relativi al disconoscimento di agevolazioni o all’omessa o tardiva registrazione/dichiarazione.
Relativamente a questi ultimi atti, molte sono le perplessità non trattandosi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione (uniche casistiche che per disposizione dell’art. 6-bis della L. 212/2000 possono essere escluse dal contraddittorio preventivo).
Cancellazione dal Registro delle imprese – Effetti – Rapporti passivi e attivi non definiti e giudizi pendenti (Cass. 22.1.2024 n. 2127)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22.1.2024 n. 2127, alla luce delle indicazioni delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072/2013, ha ricordato, tra l’altro, che:
– il fatto che sia mancata la liquidazione di alcuni beni o diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, cessata la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali attengono quei diritti o quei beni, un regime di contitolarità o di comunione indivisa;
– peraltro, fra i rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società avrebbe potuto vantare diritti, possono agevolmente essere ritenute come rinunciate le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito; onde un tale diritto o un tale bene non avrebbero neppure potuto ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione;
– analoghe conclusioni valgono nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido, di modo che solo un’attività ulteriore da parte del liquidatore – per lo più consistente nell’esercizio o nella coltivazione di un’apposita azione giudiziaria – avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali.