Le norme sulla tassazione indiretta del trust contenute nella bozza di decreto delegato approvata in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri, oltre a confermare il principio della tassazione “in uscita” per il trust, chiarendo che l’imposta di donazione va applicata sulla base del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, consente di anticipare volontariamente l’applicazione dell’imposta di donazione al momento del conferimento in trust. Questa possibilità, che può presentare vantaggi per i contribuenti, presenta qualche rischio nel caso in cui i beni non siano attribuiti al primo beneficiario individuato, ma a beneficiari successivi: in tal caso è possibile che l’Agenzia richieda un conguaglio in uscita sulla base della relazione tra il disponente e l’effettivo beneficiario finale.
Dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili – Modello di comunicazione (provv. Agenzia delle Entrate 17.4.2024 n. 198619)
Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.4.2024 n. 198619, è stato approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili in attuazione dell’art. 35 co. 3-bis del DPR 600/73. Il modello riporta:
– i dati identificativi del depositario o del suo rappresentante;
– la partita IVA del soggetto con cui cessa il rapporto di deposito e la data di avvenuta cessazione;
– gli estremi delle comunicazioni con le quali è stato avvisato il contribuente;
– la sottoscrizione.
In fase di compilazione sono eseguiti alcuni controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni riportate e, in caso di esito positivo, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario. Dalla data di rilascio di tale attestazione, il luogo di conservazione delle scritture contabili si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.
La comunicazione può essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dal co. 3 dell’art. 35 del DPR 633/72 e deve essere preceduta dall’avviso al cliente depositante dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle Entrate.
Il rilascio del programma di compilazione sarà comunicato con avviso dell’Agenzia delle Entrate e, da tale momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13.1.2024.
Soci e società con diverso domicilio fiscale – Competenza degli uffici – Novità del DLgs. 13/2024 (c.d. DLgs. “Accertamento” attuativo della L. 111/2023)
Con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024, il DLgs. 13/2024 modificando l’art. 31 del DPR 600/73 ha previsto che la Direzione provinciale competente per la società è competente anche per il socio.
Pertanto, quand’anche la sede legale della società sia situata in una Provincia diversa dalla residenza del socio, unica sarà la Direzione provinciale competente e, di riflesso, la Corte tributaria competente.
Vengono di conseguenza meno le problematiche scaturenti dalla difficoltà di unificare i processi incardinati presso distinti giudici.
Cumulabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno con il credito d’imposta ZES – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.4.2024 n. 94)
Con la risposta a interpello 17.4.2024 n. 94, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta ZES ex art. 5 del DL 91/2017 e il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015 non sono tra loro cumulabili, non costituendo due distinte agevolazioni fiscali, ma rappresentando un’unica agevolazione diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione dalle relative disposizioni sono effettuati.
Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento e ampliamento del credito d’imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest’ultimo.
Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0 – Novità del DL 39/2024 – Disposizioni attuative e piattaforma informatica – Anticipazioni (risposta interrogazione parlamentare 17.4.2024 n. 3-01145)
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01145 posta alla Camera in relazione all’art. 6 del DL 39/2024, che la prossima settimana sarà emanato il DM riguardante i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per fruire del bonus investimenti 4.0 relativo al 2023 e 2024.
Il Ministro ha rilevato che la ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2024 n. 19 ha destato un comprensibile allarme, poiché ha sospeso le compensazioni per gli investimenti effettuati nel 2023 e 2024, nelle more dell’adozione di un decreto MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni richieste.
Il Ministro ha quindi annunciato che tale decreto sarà emanato nella prossima settimana e detterà le regole per adempiere all’obbligo di legge, anche nelle more dell’apertura di una piattaforma informatica creata ad hoc per la gestione delle comunicazioni. Questo determinerà la ripresa delle compensazioni tramite F24 per gli investimenti effettuati nel 2023 e nel 2024.
Nuovi interventi per il welfare aziendale a favore dei lavoratori
Tra le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2024, sono stati previsti nuovi interventi per il welfare aziendale a favore dei lavoratori. Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica delle novità.
DL 29.3.2024 N. 39 (C.D. “DL AGEVOLAZIONI FISCALI”)
La presente Circolare esamina le novità introdotte dal DL 29.3.2024 n. 39 in materia di crediti d’imposta per bonus “edilizi” e altre agevolazioni fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– l’estensione del “blocco” delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”;
– la preclusione alla “remissione in bonis” in relazione alle comunicazioni di opzione per interventi “edilizi”, che dovevano essere effettuate entro il 4.4.2024;
– l’introduzione dell’obbligo di comunicare l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 e nel 2025 relative agli interventi di riduzione del rischio sismico o di riqualificazione energetica agevolati con il superbonus;
– il divieto di compensazione dei crediti d’imposta per bonus “edilizi” in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000,00 euro;
– le limitazioni alla cessione dei crediti d’imposta relativi alla c.d. “super ACE”;
– l’introduzione di una comunicazione preventiva ai fini dell’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per investimenti in beni 4.0;
– la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento operoso speciale;
– le modifiche al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000,00 euro, applicabile dall’1.7.2024;
– la decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo.
Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio e aumenti retributivi
Gentile Cliente,
in data 22 marzo 2024 con accordo tra le parti sociali è stato rinnovato il CCNL del Commercio, sia nella
parte normativa sia nella parte economica con accordo integrativo del 28 marzo 2024.
Con questa informativa intendiamo riepilogare le modalità di validità del nuovo CCNL, che nella parte
normativa entrerà in vigore il 01 aprile 2024 mentre per la parte economica è già in vigore dal 01 aprile
2023.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
Circolare del lavoro – Le novità su lavoro e previdenza – Aprile 2024
1. LE NOVITÀ DI MARZO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Le novità in materia di lavoro del decreto “PNRR”
– L’opzione previdenziale per istruttori e direttori tecnici sportivi
– Le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori italiani all’estero
– Il regime contributivo per le prestazioni assistenziali dei lavoratori sportivi
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di marzo in pillole
– Il tema del mese: l’applicazione del contratto collettivo nell’ambito del trasferimento d’azienda
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di aprile 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale
Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – Novità del DL 39/2024
Per dare una ulteriore “stretta” alle opzioni di sconto e cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il DL 39/2024 (in vigore dal 30.3.2024) è intervenuto anche sulle spese relative a interventi che, pur inclusi nel “blocco”, consentivano di continuare a esercitare le opzioni in ragione delle norme transitorie di cui all’art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023.
Tali norme transitorie prevedevano (e tuttora prevedono) la possibilità di continuare a esercitare le opzioni sulle spese sostenute dopo il 16.2.2023 relative a interventi per i quali, prima del 17.2.2023, risultavano depositati i relativi titoli edilizi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi (per interventi su parti comuni condominiali, prima del 17.2.2023 doveva anche risultare adottata la relativa delibera di approvazione dei lavori).
Rispetto a questo quadro di disciplina transitoria, l’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 stabilisce che sono inibiti dalle opzioni coloro che, alla data di entrata in vigore del DL 39/2024, non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.