Decorso il termine del 29.2.2024 per presentare la domanda per lo sconto per prevenzione (OT23), partono i controlli INAIL.
Le verifiche riguardano:
– la sussistenza del DURC e la dichiarazione per benefici contributivi;
– la completezza della documentazione inviata unitamente alla domanda e la corrispondenza della stessa con quanto specificamente indicato nel modulo (che può sfociare anche in richiesta di documenti integrativi all’azienda).
I controlli possono essere svolti anche dalla Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza (ex Contarp) dell’INAIL.
In caso di:
– accoglimento della domanda, la riduzione è valida per l’anno di presentazione ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno;
– istanza respinta, il datore di lavoro può ricorrere al Consiglio d’amministrazione dell’Istituto (attualmente al Commissario straordinario). Se il ricorso viene respinto, per l’azienda rimane la via giudiziale.
Novità della bozza del DLgs. di riforma delle sanzioni attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Favor rei – Inapplicabilità
In base alla bozza di decreto delegato in tema di riforma delle sanzioni amministrative, le nuove e più favorevoli sanzioni operano per le violazioni commesse dal 30.4.2024, con esclusione dell’art. 3 del DLgs. 472/97 (favor rei).
Tale esclusione non convince, specie se si analizzano le giustificazioni addotte nella Relazione illustrativa, in base alle quali non ci sarebbe continuità normativa tra il vecchio e il nuovo sistema, cosa difficile da sostenere.
Inoltre, uno dei principi alla base della riforma è garantire la proporzionalità delle sanzioni: così facendo, le “vecchie” sanzioni rimarrebbero contrarie alla proporzionalità.
La vera ragione, come sostenuto nella Relazione illustrativa, è l’esigenza di bilancio, che non può mai contrastare con principi di rango costituzionale.
Compravendita immobiliare – Pagamento a favore del terzo indicato dal venditore – Atto distinto ai fini dell’imposta di registro – Esclusione (C.G.T. I Reggio Emilia 15.12.2023 n. 240/1/23)
La C.G.T. I Reggio Emilia, con la sentenza 15.12.2023 n. 240/1/23, ha affrontato il tema del corretto inquadramento giuridico da attribuirsi, ai fini del trattamento impositivo indiretto, al contratto di compravendita immobiliare contenente una clausola in forza della quale la parte acquirente assume l’obbligo di conferire ad un terzo (nel caso di specie, una banca) un mandato irrevocabile di pagamento, a saldo del prezzo, a favore del creditore della parte venditrice.
Per il giudice tributario, la clausola relativa al pagamento del corrispettivo costituisce una mera indicazione del destinatario della prestazione ai sensi dell’art. 1188 c.c. e non (come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria) una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. da assoggettarsi, in quanto “atto distinto” dal contratto principale ex art. 21 del DPR 131/86, all’imposta proporzionale di registro di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Viene, dunque, conclusivamente affermato che il contratto di compravendita immobiliare con il quale l’acquirente abbia assunto l’impegno di pagamento del prezzo in favore del creditore della parte venditrice costituisce, ai fini della liquidazione delle imposte di bollo e di registro, un negozio unitario.
IVA addebitata in eccesso – Emissione di scontrino in luogo della fattura – Diritto al rimborso – Ammissibilità (Corte di Giustizia UE 21.3.2024 causa C-606/22)
La Corte di Giustizia UE nella sentenza 21.3.2024, relativa alla causa C-606/22 ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può opporre il diniego del rimborso dell’IVA addebitata in eccesso per il solo fatto che il soggetto passivo non ha documentato le relative operazioni con fattura, avendo emesso scontrini mediante un registratore di cassa. Fa, tuttavia, eccezione il caso in cui la stessa Amministrazione possa eccepire l’arricchimento senza causa del soggetto passivo, avendo dimostrato che l’onere economico cagionato dall’imposta indebitamente riscossa è stato integralmente neutralizzato.
Il caso riguardava un operatore economico polacco, il quale conformemente all’interpretazione inizialmente sostenuta dalla propria Amministrazione finanziaria, aveva applicato alle prestazioni rese un’aliquota IVA pari, in detto Stato membro, al 23%, in luogo di quella ridotta, poi rivelatasi corretta, pari all’8%, chiedendo poi, il rimborso dell’imposta addebitata in eccesso, mediante rettifica delle dichiarazioni IVA presentate.
Tale rimborso veniva negato, in base al fatto che l’ordinamento polacco prevedeva la possibilità di rettificare imponibile e IVA attraverso la corrispondente modifica di una fattura originariamente emessa, circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.
La Corte di Giustizia UE ritiene, tuttavia, che tale prassi dell’Amministrazione finanziaria contrasti con i principi di effettività e di parità di trattamento.
Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione – Applicazione della ritenuta dall’1.4.2024 – Novità della L. 213/2023 (circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 7)
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.3.2024 n. 7, ha reso alcuni chiarimenti sull’art. 1 co. 89 della L. 213/2023, che ha eliminato dalle ipotesi di esclusione di applicazione della ritenuta d’acconto ex art. 25-bis del DPR 600/73 quella relativa alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Tra l’altro, è stato precisato che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.
Inoltre, anche per le provvigioni percepite dagli assicuratori sarà possibile applicare la ritenuta nella misura ridotta del 4,6% dell’intera provvigione, subordinatamente alla presentazione, entro il 16.4.2024, della consueta dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 25-bis co. 2 del DPR 600/73.
Novità del DL 215/2023 convertito (c.d. DL “Milleproroghe”) – Termine del 31.3.2024
L’art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023 (conv. L. 18/2024) ha previsto l’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni commesse nell’anno 2022, non essendo però chiaro se l’estensione concerna il solo anno 2022 o anche gli antecedenti.
In assenza di chiarimenti, prudenza impone di optare per la riduzione a 1/18 e per il versamento rateale solo per l’anno 2022.
Potranno quindi essere sanate con riduzione a 1/18:
– le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI, IRAP, IVA 2023 e modello 770/2023;
– le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
– le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.
Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.
Gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024.
Bonus colonnine per imprese e professionisti
Informativa sindacale per fringe benefit
Comunicazione delle erogazioni liberali
Cartelle dilazionate in 120 rate per difficoltà economica
L’art. 12 del decreto legislativo di riforma del sistema nazionale della riscossione, approvato l’11.03.2024 in prima lettura dal consiglio dei Ministri introduce il nuovo comma 1.3 nell’art. 19 D.P.R. 602/1973, secondo cui spetterà al Ministero dell’Economia, attraverso la pubblicazione di un apposito decreto, l’individuazione delle modalità di applicazione e della documentazione necessaria per accedere ai nuovi piani di dilazione “lunghi” fino a 120 rate per i soggetti in temporanea difficoltà economica. Al comma 1.3 è inoltre stabilito che il Mef dovrà individuare particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente anche nelle ipotesi in cui sarebbe precluso l’accesso alla dilazione con l’applicazione dei parametri “standard” ovvero quelli basati sull’Isee per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, e sull’indice di liquidità e l’indice alfa per gli altri soggetti.