Maxisanzione per il lavoro nero – Novità del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”)

Con l’art. 29 del DL 19/2024 (DL PNRR) viene disposto, a decorrere dal 2.3.2024, un sensibile incremento della “maxisanzione” per il lavoro nero.
Sul punto, si ricorda che l’impiego di lavoratori privi di regolare assunzione (c.d. “lavoro nero”) è punito dall’art. 3 co. da 3 a 5 del DL 12/2002 e, al ricorrere di tale ipotesi, la disciplina sanzionatoria previgente il DL 19/2024 prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo variabile da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 giorni di effettivo lavoro, da 3.600 a 21.600 euro da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro e da 7.200 a 43.200 euro oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Tali importi erano già frutto di un primo aumento, pari al 20%, previsto dall’art. 1 co. 445 lett. d) numero 1) della L. 145/2018.
Ora, con l’art. 29 co. 3 del DL 19/2024, tale percentuale è stata elevata al 30%, mentre resta sempre valido il raddoppio delle maggiorazioni se nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Inoltre, se l’impiego in “nero” riguarda minori, extracomunitari clandestini o soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione, le sanzioni base aumentano del 20%.

Predisposizione del bilancio 2023 – Principali novità

Ai fini della redazione dei bilanci 2023:
– sono state riproposte le norme derogatorie che consentono di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni e di evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante al valore di mercato;
– non trova applicazione la disciplina sulla “sterilizzazione” delle perdite di capitale;
– occorre applicare la disciplina ordinaria sulla continuità aziendale.
Il nuovo OIC 34 sui ricavi si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1.1.2024, ma le disposizioni ivi contenute possono essere adottate anticipatamente, laddove compatibili con l’attuale quadro normativo.
Tra le norme di carattere fiscale che producono conseguenze sotto il profilo contabile si segnalano quelle che attengono:
– all’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio;
– alla regolarizzazione delle rimanenze di magazzino;
– all’assegnazione agevolata di beni ai soci.
Con riferimento all’informativa sulle erogazioni pubbliche, è stata introdotta una ulteriore semplificazione per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In previsione dell’applicazione (a partire da 2024) della nuova direttiva 2022/2464/UE, occorre prestare attenzione al reporting di sostenibilità già nella redazione del bilancio 2023.
Ai fini del deposito dei bilanci, continuerà ad applicarsi la versione della tassonomia XBRL PCI 2018-11-04.
Infine, trovano applicazione per la prima volta gli emendamenti ai principi contabili nazionali relativi alle società cooperative.

Contributo per il pagamento di rette di asili nido e forme di assistenza domiciliare – Anno 2024 – Modalità e termini di presentazione delle domande (messaggio INPS 11.3.2024 n. 1024)

L’INPS, con messaggio 11.3.2024 n. 1024, fornisce le istruzioni per presentare le domande per il 2024 finalizzate alla fruizione del bonus asili nido o del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Nella domanda per il bonus asili nido occorre in particolare:
– indicare le mensilità tra gennaio e dicembre 2024 relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende ottenere il beneficio fino a un massimo di 11 mensilità;
– allegare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (le ricevute potranno essere allegate entro il 31.7.2025).
La domanda va presentata telematicamente attraverso il portale web dell’Istituto o gli Istituti di Patronato.
In caso di ISEE minorenni oltre 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile, l’importo verrà erogato nella misura minima.
Il contributo, per i nuclei familiari con figli nati nel 2024 successivi al primo di età inferiore a dieci anni con ISEE fino a 40.000 euro, è pari a massimo 3.600 euro.

Imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese – Natura dei debiti (App. L’Aquila 11.10.2023)

La Corte d’Appello di L’Aquila 11.10.2023, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, evidenzia come sia “necessario che il piano di ristrutturazione riguardi tutte le posizioni debitorie”, prevedendone il soddisfacimento, pure parziale e differenziato.
In tal senso è inammissibile “un accordo” – come quello presentato nella specie – “soltanto con alcuni creditori” (Trib. Pescara 5.7.2022), in contrasto con l’art. 67 co. 2 del DLgs. 14/2019.
In secondo luogo, la Corte si sofferma sul riconoscimento della qualifica di consumatore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza promiscua, rappresentata da debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari e da debiti contratti nell’esercizio della pregressa attività imprenditoriale cessata e non più svolta.
Si osserva che l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza composita non è un consumatore; il riconoscimento della qualifica di consumatore può essere argomentata, da una parte, attraverso una interpretazione in chiave soggettiva dell’art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 14/2019; dall’altra, attraverso un accertamento circa la natura dei debiti – consumeristici – che avrebbero determinato lo stato di “grave squilibrio economico” e, quindi, il sovraindebitamento con prevalenza dei debiti consumeristici rispetto a quelli contratti nell’esercizio della pregressa attività imprenditoriale.

Novità della bozza del DLgs. di riforma della riscossione attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

In data 11.3.2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, la bozza di decreto in tema di riscossione delle imposte.
Tra le varie novità si segnalano le seguenti:
– per le domande di dilazione presentate dall’1.1.2025, la possibilità di chiedere, per ciascuna domanda di valore sino a 120.000,00 euro, un massimo di 120 rate mensili (previsto in modo crescente a seconda dell’anno in cui sarà presentata la domanda);
– sempre per le domande presentate dall’1.1.2025, la possibilità di chiedere, per ciascuna domanda di valore sino a 120.000,00 euro dimostrando la difficoltà finanziaria, un massimo di 120 rate mensili, previsto in modo crescente a seconda dell’anno in cui sarà presentata la domanda ma con una diversa intensità (per ciascuna domanda di valore superiore a 120.000,00 euro, la dilazione sarà invece sempre concessa sino a 120 rate mensili previa dimostrazione della difficoltà economica);
– l’approvazione di un futuro decreto ministeriale che individuerà i parametri per dimostrare la difficoltà economica (sostanzialmente, si farà riferimento a quelli già in uso presso gli uffici, ovvero l’indice ISEE e l’indice di liquidità);
– la previsione secondo cui un futuro regolamento dovrà estendere il sistema degli accertamenti esecutivi, tra l’altro, agli avvisi di recupero, agli atti di contestazione delle sanzioni e agli accertamenti/avvisi di liquidazione in tema di imposte d’atto.

Fatturazione elettronica – Servizio di consultazione (provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669)

Con il provv. 8.3.2024 n. 105669 pubblicato il giorno 11.3.2024, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il “libero accesso” sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL “Anticipi” (DL. 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).
Un’ulteriore novità contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità, per gli enti non commerciali, di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.

Diritti reali di godimento – Cessione o costituzione – Criterio di distinzione – Novità della L. 213/2023 (studio Consiglio nazionale del Notariato 1.2.2024 n. 14-2024/T)

Lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 14-2024/T si sofferma sulle novità in tema di plusvalenze immobiliari, introdotte dalla L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
I notai rilevano come, a seguito della modifica, il diverso trattamento impositivo riconducibile alle lettere b) o h) dell’art. 67 del TUIR sia imperniato sulla differenza tra:
– “cessioni a titolo oneroso di beni immobili” e diritti reali di godimento, che continua a ricadere nella lettera b);
– “costituzione” degli altri diritti reali di godimento” che rientrano nella lett. h).
Risulta, quindi, fondamentale individuare un solido parametro per distinguere “cessione” da “costituzione “di diritti reali, criterio che potrebbe essere individuato aggiungendo al criterio “tradizionale” della “novità o preesistenza” del diritto (in base al quale la “costituzione” implica l’assenza precedente del diritto, mentre la “cessione” riguarda un diritto già pre-esistente), una valutazione degli effetti, per verificare se, a negozio concluso, in capo al cedente/costituente resti “un diritto reale compatibile con quello costituito/trasferito oppure se non sussista più alcun diritto a suo favore”, in quanto, nel secondo caso, si configurerebbe la cessione.

Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione – Applicazione della ritenuta dall’1.4.2024 – Novità della L. 213/2023 (circ. ANIA 12.3.2023 n. 80)

Con la circolare 12.3.2024 n. 80, l’ANIA ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo dell’art. 1 co. 89 – 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato, dall’1.4.2024, l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:
– dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
– dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Da tale data, quindi, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo art. 25-bis del DPR 600/73.
Tra l’altro, viene precisato che:
– nonostante possa sostenersi che la ritenuta debba essere effettuata sulle provvigioni rendicontate dall’1.4.2024, le esigenze di gettito alla base della nuova norma suggeriscono di applicarla ai pagamenti eseguiti dall’1.4.2024;
– saranno soggetti all’obbligo di ritenuta anche i rapporti c.d. di “bancassicurazione”, che la ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2013 n. 7 ha incluso nel regime di esonero vigente fino al 31.3.2024.

Versamenti dei soci – Qualificazione – Criteri (Trib. Catanzaro 28.2.2024 n. 487)

Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza 28.2.2024 n. 487, ha stabilito che i versamenti contabilizzati come “in conto futuro aumento capitale sociale” non possano essere considerati tali (ma come versamenti in conto capitale o a fondo perduto) ove l’aumento non risulti mai neanche programmato e i fondi siano stati utilizzati, prima, per spese correnti e, poi, anche a copertura delle perdite.

Lavoro intermittente – Assenza del documento di valutazione dei rischi – Mancata conversione retroattiva in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Orientamento innovativo (Cass. 5.1.2024 n. 378)

a Corte di Cassazione, con ordinanza 5.1.2024 n. 378, ponendosi in difformità rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali e di prassi (Ministero del Lavoro, INL), ha sancito il principio secondo cui l’assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR) non determina la conversione retroattiva del contratto di lavoro intermittente in normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In particolare, la Cassazione ha affermato, con riguardo al contratto intermittente a tempo indeterminato, che – diversamente rispetto al contratto a termine per cui l’art. 20 co. 2 del DLgs. 81/2015 prevede la trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione dei divieti di cui al co. 1 – la sanzione civilistica della conversione ab origine in contratto subordinato a tempo indeterminato è prevista unicamente nell’ipotesi di superamento del limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro in 3 anni solari ex art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015: invece, in caso di omessa adozione del DVR ex art. 14 del DLgs. 81/2015, non è prevista la conversione contrattuale poiché il legislatore ha ritenuto che l’omissione non incida su alcuna clausola contrattuale tanto da alterarne lo schema causale.
Pertanto, in caso di violazione del precetto ex art. 14 del DLgs. 81/2015 (tra cui l’omessa valutazione dei rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), la conseguenza è la sola caducazione non retroattiva di cui all’art. 2126 c.c.