Con il messaggio 14.3.2024 n. 1107, l’INPS è intervenuto in merito all’incentivo riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest’anno i requisiti per accedervi (62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni), decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile “Quota 103″ ex art. 14.1 del DL 4/2019.
Si ricorda che l’esercizio di tale facoltà, coordinata con la riformulata disciplina di “Quota 103″ dall’art. 1 co. 140 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), comporta la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Con l’occasione, l’INPS precisa che per i soggetti che maturano il diritto alla pensione “Quota 103″ nell’anno 2024, l’esonero contributivo in questione non può avere una decorrenza antecedente:
– al 2.8.2024 per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero al 2.10.2024 per i dipendenti pubblici, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– all’1.9.2024 per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero all’1.11.2024 per i dipendenti pubblici, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Licenziamento per impossibilità sopravvenuta – Carcerazione del lavoratore – Condizioni
Tra le diverse fattispecie riconducibili all’ipotesi del licenziamento per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1464 c.c., si segnala la carcerazione del lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro.
Tale fattispecie ricade infatti nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. 604/66 e, ai fini della legittimità del recesso, occorre dimostrare il venir meno in capo al datore di lavoro dell’interesse alla prosecuzione del rapporto in relazione alle ragioni inerenti all’organizzazione e al regolare funzionamento dell’attività produttiva.
Nel merito, è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14469/2013, Cass. n. 19315/2016 e Cass. n. 6714/2021), evidenziando in diversi casi l’intollerabile periodo di mancata esecuzione della prestazione lavorativa per il fatto imputabile al lavoratore, ossia quello che ha conseguito la sua carcerazione.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, l’impossibilità sopravvenuta parziale per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento laddove, in base a un giudizio “ex ante”, costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l’interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente
Attuazione della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori – Pubblica consultazione
Il “Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori”, in pubblica consultazione, raccoglie le disposizioni concernenti le agevolazioni tributarie e i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (es. Terzo settore), al fine di una puntuale individuazione delle disposizioni vigenti e di una sistematizzazione delle stesse in categorie omogenee.
La proposta di Testo unico riordina le agevolazioni tributarie di competenza dell’Agenzia delle Entrate in quattro Parti:
– la Parte I “Disposizioni generali” contiene le disposizioni quadro per gli incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, introdotta dall’art. 4 del DLgs 209/2023;
– la Parte II riguarda le agevolazioni tributarie permanenti ed è suddivisa in 16 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per aree di intervento;
– la Parte III riguarda le agevolazioni tributarie temporanee ed è suddivisa in 13 Titoli;
– la Parte IV riguarda le agevolazioni tributarie non vigenti ma ancora in corso di fruizione ed è suddivisa in 15 Titoli.
La circolare delle novità di febbraio in materia di lavoro e previdenza
1. LE NOVITÀ DI FEBBRAIO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– La contribuzione artigiani e commercianti 2024
– La contribuzione volontaria per il 2024
– Le nuove mansioni per il lavoro sportivo
– Le novità del decreto “Milleproroghe” convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di febbraio in pillole
– Il tema del mese: disciplina dei provvedimenti disciplinari nel CCNL Cooperative sociali
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di marzo 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– L’esonero contributivo collegato alla certificazione di parità di genere
Affitti brevi: cedolare secca 2024
Con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito all’aumento dal 1° gennaio 2024 dell’aliquota della cedolare secca, sulle locazioni brevi, per i soggetti che concedono in locazione più di un appartamento all’anno.
Le novità di febbraio 2024 in materia di lavoro e previdenza
1. LE NOVITÀ DI GENNAIO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Contribuzione 2024 per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS
– Ammortizzatori sociali e misure di sostegno alle famiglie per il 2024
– Autoliquidazione dei premi INAIL 2023/2024
– Minimale di retribuzione e altri valori per la contribuzione 2024 dei lavoratori dipendenti
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di gennaio in pillole
– Il tema del mese: il lavoro straordinario, notturno e festivo nel CCNL Metalmeccanici Industria
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di febbraio 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Incentivi per le assunzioni di beneficiari di Assegno di inclusione e Supporto per la formazione
Finanziamenti per l’acquisto di macchinari e attrezzature e, inoltre, per sostenere l’ingresso di giovani under 30 nei settori dell’enogastronomia, della ristorazione e della pasticceria italiana.
BENEFICIARI dell’intervento sono imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO:
– 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”
– 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie”
– 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”
DI COSA SI TRATTA
Il MASAF assegna 76 milioni di euro in totale per finanziare l’acquisto di macchinari e attrezzature e sostenere l’ingresso di giovani under 30 nei settori dell’enogastronomia, della ristorazione e della pasticceria italiana.
Il Fondo vuole promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano,
Più in dettaglio, la prima linea di intervento vale 56 milioni di euro e finanzia l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali all’attività dell’impresa, purché nuovi di fabbrica.
La seconda linea, finanziata con 20 milioni di euro, è invece diretta a favorire il ricambio generale nei settori target attraverso l’ingresso di giovani apprendisti. In questo caso le agevolazioni sono destinate alle imprese che assumano con contratti di apprendistato giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera di età inferiore a 30 anni.
BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
Beneficiari dell’intervento sono imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO:
• 56.10.11 “ristorazione con somministrazione”, per le quali è altresì richiesto, ai fini dell’accesso al beneficio, alternativamente il possesso di uno dei due seguenti requisiti:• di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni;
• in alternativa, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto in oggetto (vale a dire nel periodo temporale intercorrente tra il 30 agosto 2021 e il 30 agosto 2022) prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
• 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”, in relazione alle quali si chiede il possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti:• di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni;
• in alternativa, aver acquistato nel medesimo periodo di cui sopra (30.08.2021 – 30.08.2022), prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
COSA SI PUO’ FARE
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all’attività di impresa nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa, SOSTENUTE DOPO L’INVIO DELLA DOMANDA.
Non sono poi ammesse le seguenti spese:
• acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
• terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
• mezzi targati;
• beni usati o rigenerati;
• utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
• imposte e tasse;
• contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
• buoni pasto;
• costi legali e notarili;
• consulenze di qualsiasi genere;
• non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono
Sono escluse le spese effettuate per:
a) l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, riscaldamento e raffreddamento;
c) mezzi targati;
d) beni usati o rigenerati;
e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, ecc.;
f) imposte e tasse;
g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
h) buoni pasto;
i) costi legali e notarili;
j) consulenze di qualsiasi genere;
k) spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.
Entità e modalità di erogazione dell’incentivo
Il fondo prevede l’erogazione di un contributo in conto capitale non superiore:
– al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
– a 30.000 (trentamila/00) euro per singola impresa.
Ai fini dell’erogazione dei contributi l’impresa deve presentare apposita richiesta secondo i termini e le modalità che verranno definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
La richiesta di erogazione
a) copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali;
b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto);
c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese.
L’erogazione avverrà entro novanta giorni dalla ricezione della
É prevista l’erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa.
Interventi ammessi
A tal fine sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all’attività di impresa.
I beni devono essere nuovi di fabbrica, acquistati a normali condizioni di mercato e da terzi, che non hanno relazioni con l’impresa, ed essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
Non sono ammesse spese per:
• componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari/impianti/
• terreni, fabbricati, opere murarie;
• beni usati o rigenerati.
Agevolazione e scadenze
Il Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano offre un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili e comunque nel limite di 30.000 € per singola impresa.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il Fondo, come detto, ha una dotazione complessiva di 76 milioni di euro: 56 milioni di euro destinati a finanziare l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali all’attività dell’impresa e 20 milioni di euro a favore della contrattualizzazione di giovani apprendisti.
Il Fondo prevede la concessione di un contributo a fondo perduto di massimo 30.000 euro per singola impresa e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili, sia per l’acquisto di macchinari e attrezzature che relativamente allo stipendio lordo da corrispondere ai giovani apprendisti.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2024. Le domande saranno valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo.
Lo Studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per la presentazione delle domanda di accesso al finanziamento.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Istruzioni (circ. INPS 31.1.2024 n. 27)
Con la circ. 31.1.2024 n. 27, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione della decontribuzione introdotta dall’art. 1 co. 180-182 della L. 213/2023 in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli.
L’esonero spetta alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) nei settori pubblico o privato:
– di tre o più figli, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026: tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
– di due figli, in via sperimentale per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024: tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Le lavoratrici sono tenute a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, il numero dei figli e i codici fiscali. Una volta operativo, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS i codici fiscali dei figli mediante apposito applicativo.
Legno e arredamento (Industria) – Nuovi minimi retributivi (Accordo 30.1.2024)
L’Accordo 30.1.2024 definisce i nuovi valori minimi del TEM (Trattamento economico minimo) applicabili dall’1.1.2024, in applicazione del meccanismo di adeguamento annuo previsto dal CCNL vigente sulla base del tasso IPCA comunicato dall’ISTAT.
La quota di incremento di gennaio dovrà essere corrisposta con la retribuzione di febbraio.
Motivi del fermo – Integrazione in corso di causa (Cass. 27.12.2023 n. 36068)
La sentenza Cass. 27.12.2023 n. 36068 ha escluso che i motivi del fermo del rimborso IVA possano essere integrati nel corso del processo, enunciando il seguente principio di diritto: “il provvedimento cautelare emesso dall’Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall’origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo”.
La sentenza in esame è in linea con il contenuto dell’art. 7 della L. 212/2000, come modificato dal DLgs. 219/2013, il quale ha previsto che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili, incluso quindi anche il fermo di un rimborso, debbano contenere un’adeguata motivazione, inerente ai presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla sospensione del rimborso.