Con l’ordinanza 5.11.2024 n. 28406, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di cessione del contratto di lavoro, riconoscendo la legittimità della comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro cessionario al lavoratore già destinatario di un provvedimento espulsivo intimato dall’azienda cedente, dichiarato legittimo in sede d’appello.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno in primis chiarito che l’effetto successorio non resta precluso dal mancato intervento della società cessionaria nel giudizio di impugnativa del licenziamento, perché il successore a titolo particolare (ossia il cessionario) è giuridicamente vincolato dagli effetti delle sentenze intercorse tra le parti originarie, che sono applicabili immediatamente.
In secondo luogo, si osserva nella sentenza in commento, la cessione comporta un trasferimento complessivo delle situazioni giuridiche attive e passive, “ivi compresa l’efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sub iudice“.
Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”) – Modulo di domanda (messaggio INPS 20.11.2024 n. 3888)
Con il messaggio 20.11.2024 n. 3888, l’INPS ha:
– reso nota la disponibilità del modulo di istanza on line “Esonero SFL-ADI” che i datori di lavoro devono utilizzare per la richiesta dell’incentivo all’assunzione di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall’art. 10 del DL 48/2023;
– fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di ammissione e per la fruizione dell’incentivo.
In particolare, per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, mediante il modulo “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, nella quale fornire specifiche informazioni (ad esempio se il lavoratore è beneficiario dell’Adi o del SFL alla data di assunzione, il codice della comunicazione obbligatoria, l’eventuale attività di mediazione di un’agenzia, ecc.).
Successivamente, effettuate le verifiche (anche relative alla copertura finanziaria), l’INPS autorizzerà il datore alla fruizione dell’incentivo e renderà noto l’importo massimo.
L’incentivo potrà essere fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le istruzioni dettate dall’Istituto con il messaggio in commento.
Bonus Natale per i lavoratori dipendenti
La presente Circolare riepiloga la disciplina dell’indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”), di cui all’art. 2-bis del DL 9.8.2024 n. 113 conv. L. 7.10.2024 n. 143, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare dell’indennità;
– i requisiti reddituali e familiari per avere diritto all’indennità;
– la misura dell’indennità;
– il divieto di cumulo nell’ambito della stessa famiglia;
– la richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro per il riconoscimento dell’indennità;
– l’erogazione dell’indennità in busta paga da parte del datore di lavoro;
– il recupero in compensazione nel modello F24 del bonus erogato dal datore di lavoro;
– la fruizione dell’indennità nella dichiarazione dei redditi del lavoratore relativa al periodo d’imposta 2024;
– la restituzione dell’indennità non spettante.
Guida agli incentivi per imprese attivi e in attesa di apertura
Abbiamo predisposto una breve guida dedicata agli incentivi per le imprese.
In questa guida vi spieghiamo quali sono e come funzionano i bonus imprese.
Decontribuzione per le lavoratrici madri per il 2024 – Estensione ai lavoratori a termine – Principio di non discriminazione (Trib. Lodi 7.11.2024 n. 494)
Con la sentenza 7.11.2024 n. 494, il Tribunale di Lodi ha statuito come anche alle prestatrici di lavoro assunte a contratto a tempo determinato spetti la decontribuzione prevista per le lavoratrici madri di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Il giudice lodigiano precisa che la mancata applicazione dell’agevolazione alle lavoratrici a termine integrerebbe una violazione di quanto previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il divieto di trattamento meno favorevole, per quanto riguarda le condizioni di impiego, dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, giacché l’esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 rappresenterebbe proprio una “condizione di impiego”.
Omissione ed evasione contributiva – Piattaforma per le azioni di compliance – Novità del DL 19/2024 (decreto “PNRR”) – Istruzioni (messaggio INPS 13.11.2024 n. 3782)
Con il messaggio 13.11.2024 n. 3782, l’INPS ha comunicato il pronto rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, così come previsto dall’art. 30 co. da 5 a 9 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”).
Con la funzionalità in questione, l’INPS mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso riferibili al medesimo soggetto, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.
Con l’occasione, lo stesso contribuente può segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti.
In seguito, l’Istituto è legittimato a inviare al contribuente, o al suo intermediario, comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea di irregolarità commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.
Nel merito è altresì previsto un regime delle sanzioni civili applicabile a seguito dell’invio di lettere di compliance, secondo cui, sia nel caso di evasione contributiva che in quello di omissione, la regolarizzazione e il pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della lettera, dà luogo all’applicazione di sanzioni in misura ridotta rispetto al regime ordinario.
Residenza delle persone fisiche e delle società – Novità del DLgs. 209/2023 (circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2024 n. 20)
La circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2024 n. 20 precisa, in merito alla residenza delle persone fisiche di cui all’art. 2 co. 2 del TUIR, nell’esempio riportato al § 2.1, come quella civilistica o, meglio, la dimora abituale dell’individuo possa mutare ben 3 volte nel corso dell’anno; infatti, secondo giurisprudenza consolidata, per l’integrazione del requisito in questione sarebbe necessario anche l’elemento soggettivo, dato a sua volta dall’intenzione della persona di abitare stabilmente nel dato luogo, così come rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive. L’Autore evidenzia come questi elementi mal si attagliano alla ricostruzione di una dimora estremamente “dinamica”.
L’Agenzia conferma poi che la prova contraria da offrire in caso di iscrizione anagrafica dell’individuo quale residente deve riguardare tutti gli altri presupposti di legge, per la maggior parte del periodo d’imposta, non solo quello dato dalla carenza di una sua dimora abituale nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne la presenza fisica in Italia, è da rimarcare l’invito rivolto agli Uffici a valutare particolari situazioni in cui la presenza sul territorio dello Stato sia meramente temporanea od occasionale, come può avvenire, ad esempio, in ipotesi di scalo aereo nel territorio nazionale dovuto a una coincidenza per recarsi in un Paese estero.
Patto di forfetizzazione – Straordinario forfetizzato – Lavoro straordinario e festivo – Onere della prova
Nel nostro ordinamento è consentito il ricorso a clausole che prevedano la forfetizzazione dello straordinario (c.d. patto di forfetizzazione). Mediante tale accordo, il datore compensa un ipotetico numero di ore eccedenti rispetto a quelle ordinarie; il lavoratore riceve, in sostanza, una retribuzione in misura fissa, senza la necessità di provare di aver effettivamente reso la prestazione lavorativa in misura superiore al normale orario di lavoro. La maggiorazione viene, quindi, riconosciuta anche quando lo straordinario sia stato realizzato in misura inferiore rispetto al monte ore coperto dal compenso forfetizzato. Viceversa, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un numero maggiore di ore, lo stesso ha diritto, per l’eccedenza, al riconoscimento di un compenso maggiorato per il lavoro straordinario. In tale ipotesi, tuttavia, come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 26756/2024, incombe sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente la propria prestazione e, in termini sufficientemente realistici, la sua portata quantitativa (cfr. ex plurimis Cass. nn. 13606/2017, 19299/2014 e 16157/2004).
Misure in materia di lavoro e previdenza – Novità del Ddl. di bilancio 2025
Il Ddl. di bilancio 2025, oltre ad intervenire in materia di pensionamento anticipato (Opzione donna, APE sociale e “Quota 103″), prevede misure pensionistiche di altra natura.
Tra le varie, si dispone innanzitutto la proroga degli incrementi transitori delle pensioni minime (attualmente pari al 2,7%) in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, compresa la tredicesima mensilità, con determinazione del decalage della percentuale di incremento del 2,2% per l’anno 2025 e dell’1,3% per l’anno 2026.
Inoltre si prevede, per il solo 2025, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 34 co. 1 della L. 448/98 non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti di importo complessivamente superiore al trattamento minimo INPS.
Infine, sempre per il 2025, si prevede che ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita di cui all’art. 11 co. 3 del DLgs. 252/2005, possa essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato.
Bonus asili nido – Novità del Ddl. di bilancio 2025
Il Ddl. di bilancio 2025 contiene novità anche con riferimento al c.d. “bonus asili nido” introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016, quali:
– l’esclusione dal calcolo dell’ISEE utile ai fini della determinazione della misura del bonus dell’importo corrisposto a titolo di assegno unico e universale, con conseguente incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025;
– l’eliminazione della condizione rappresentata dalla presenza di almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare ai fini della fruizione dell’aumento del contributo pari a 2.100 euro in riferimento ai bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.
Con l’aumento di 2.100 euro, ai relativi beneficiari spettano i seguenti importi massimi del contributo:
– 3.600 euro (n. 10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
– 1.500 euro (n. 10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.