I reati di omesso versamento IVA e di ritenute certificate si integrano se, ferma la soglia di punibilità, l’omesso versamento si protrae oltre il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e, comunque, non si configurano se è in essere la dilazione dell’avviso bonario.
L’art. 3-bis co. 2-bis del DLgs. 462/97 prevede:
– che l’avviso bonario, a tal fine, va notificato entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
– che, prima, il contribuente può cominciare a pagare le somme in misura almeno pari a 1/20 per trimestre.
Il pagamento ante avviso bonario di somme inferiori a 1/20 per trimestre sembra sfornito di sanzione; comunque se il debito scende sotto soglia il reato è da ritenersi scongiurato all’origine.
Novità dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
Secondo l’art. 9 col 1 lett. d) dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES (attuativo della L. 111/2023 di delega fiscale), viene abrogato il co. 3 dell’art. 110 del TUIR che attualmente stabilisce l’irrilevanza fiscale delle differenze di cambio “da valutazione” che sono iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.
Si osserva che l’art. 13 dello schema di decreto prevede che l’efficacia dell’abrogazione decorra dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Tuttavia, la Relazione illustrativa a tale provvedimento precisa sul punto che si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall’impresa. Infatti, si afferma che “la rilevanza fiscale immediata delle medesime si applica anche a quelle rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023″.
Pare, quindi, che se il credito (o il debito) già esistente nel 2023 risulti ancora in essere nel bilancio al 31.12.2024, non sia previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all’estinzione della posta valutativa.
Essendo la norma abrogata, l’adeguamento al cambio al 31.12.2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali e dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni (temporanee) effettuate fino al 31.12.2023.
Omaggi ai dipendenti – Rilevanza ai fini delle soglie di esenzione dei fringe benefit per il 2024
Gli omaggi ricevuti dai dipendenti, in linea generale, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51 del TUIR, salvo che non rientrino nella soglia dei fringe benefit.
Per il 2024, sono previste due diverse soglie di esenzione (art. 1 co. 16 – 17 della L. 213/2023; circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2024 n. 5):
– la soglia di 1.000,00 euro per i dipendenti senza figli;
– la soglia di 2.000,00 euro per i dipendenti con figli a carico.
L’impresa dovrà quindi verificare, per ciascun dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2024 anche per altri benefit, quali, ad esempio, auto in uso promiscuo o, per effetto della deroga 2024, il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas o delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.
Regolarità contributiva – Procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” – Indicazioni (messaggio INPS 5.11.2024 n. 3662)
Con il messaggio 5.11.2024 n. 3662, l’INPS ha illustrato la procedura Ve.R.A., la quale si compone di due sezioni:
– Verifica regolarità (Ve.R.A.), che propone le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza (con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato);
– Simulazione DURC, relativo alla contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti dal DM 30.1.2015.
La procedura è destinata a incidere in modo significativo sull’incremento dei DURC rilasciati regolari in automatico, con conseguente riduzione dei solleciti e delle contestazioni.
L’INPS ha poi fornito indicazioni anche con riferimento alla Delega Master di nuova istituzione, attraverso la quale è possibile:
– consultare le evidenze dell’intera posizione identificata dal codice fiscale per la sistemazione delle eventuali anomalie presenti in ogni Gestione;
– procedere all’attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi;
– ricevere la notifica di “Pre-durc” per tutte le aziende per le quali si è richiesto un DURC (o ci si è accodati), con esito regolare, 30 o 15 giorni prima della fine di validità del documento.
Concordato preventivo biennale – Riapertura dei termini per l’adesione – Novità del DL 167/2024
Il DL 14.11.2024 n. 167, contenente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.11.2024 n. 267.
L’art. 1 del DL 167/2024 riapre il termine, inizialmente fissato al 31.10.2024, entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025; la possibilità di aderire al concordato è ora riconosciuta, fino al 12.12.2024, ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.
L’adesione è consentita a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originaria presentata entro il 31.10.2024.
Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. “DL Omnibus”) e del DL 167/2024 – Modifica dei requisiti
L’art. 2 del DL 167/2024, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267, modifica le condizioni per ottenere l’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”), estendendone l’ambito applicativo.
La modifica riguarda in particolare il requisito relativo alla condizione familiare; adesso si prevede infatti che il lavoratore debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR).
Tuttavia, solo un lavoratore in famiglia potrà beneficiare del bonus. Il decreto prevede infatti anche l’inserimento del co. 2-bis all’art. 2-bis del DL 113/2024, il quale prevede che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Viene infine modificato anche il co. 4, nella parte in cui si prevede la richiesta scritta del lavoratore al proprio datore. In particolare, sarà adesso necessario indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli
Bonus Natale 2024: come ottenerlo, i requisiti
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni da seguire sul Bonus Natale, l’indennità prevista per quest’anno dal decreto-legge “Omnibus” a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiare. Con la presente Informativa si intende fornire un quadro generale del beneficio.
Cessione d’azienda o di ramo d’azienda – Nozione – Universitas di beni e rapporti giuridici – Prosecuzione dell’attività
Per valutare la sussistenza di una cessione d’azienda, occorre verificare che oggetto del trasferimento “sia un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa”, idoneo, di per sé, a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività (Cass. 11.5.2016 n. 9575).
Se, da un lato, non è necessario che vengano ceduti tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, dall’altro nel complesso dei beni trasferiti deve permanere “un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa”, sia pure grazie alla successiva integrazione da parte del cessionario (Cass. n. 9575/2016, Cass. n. 21481/2009 e Cass. n. 1913/2007).
La Corte di giustizia Ue ha sottolineato come il trasferimento di azienda o di un suo ramo comporti il passaggio di una “università totale o parziale di beni” in grado di costituire “un’impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma” (Corte di Giustizia 27.11.2003 causa C-497/01). Perché possa sostanziarsi una cessione di azienda o di una sua parte è necessario che il complesso degli elementi trasferiti possa consentire “la prosecuzione di un’attività economica autonoma” (Corte di giustizia 10.11.2011 causa C-444/10). Occorre, quindi, che il cessionario sia intenzionato a gestire l’azienda trasferita, non limitandosi semplicemente a liquidare l’attività interessata o a vendere lo stock di prodotti rilevato (causa C-497/01).
Spese di rappresentanza, di trasferta, di vitto e alloggio – Condizioni di deducibilità dal 2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025
Ai sensi dell’art. 10 del Ddl. di bilancio 2025, dal 2025 le spese di rappresentanza e gli omaggi saranno deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP solo se il costo sarà sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Con gli stessi mezzi, ai fini della deducibilità dovranno essere pagati le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 (es. taxi, noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).
Infine, anche i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR), sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono pagate con le citate modalità tracciabili.
Oneri detraibili – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025
Il Ddl. di bilancio 2025 contiene novità che riguardano gli oneri detraibili e, in particolare, i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro.
Per detti soggetti, infatti, nei limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, viene introdotto un nuovo limite massimo di spesa che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili, con la sola eccezione delle spese sanitarie.
L”importo “base” dell’ammontare massimo delle spese agevolabili viene fissato a:
– 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro;
– 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.
Detto importo “base” deve poi essere moltiplicato per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.
Rimangono esclusi dal calcolo del nuovo limite massimo di spesa:
– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari, di mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, contratti fino al 31.12.2024 (art. 15 co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter del TUIR);
– tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (es. per interventi “edilizi”, ex art. 16-bis del TUIR).