Titolari effettivi – Sospensione della disciplina – Questioni relative all’operatività del Registro

Dalla lettura delle motivazioni delle ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024 del Consiglio di Stato sembra emergere che la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie.
Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19.9.2024, che questa “situazione” (di sospensione) “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018″.
Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma.
Permangono, peraltro, alcuni aspetti dubbi rispetto ai quali si attendono chiarimenti ufficiali.

Razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA – Novità del DLgs. 139/2024

Il 3.10.2024 è entrato in vigore il DLgs. 139/2024, recante disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA.
Gli interventi modificativi più corposi riguardano il DLgs. 346/1990. Tre le varie novità (destinate ad operare nei confronti delle successioni aperte e delle donazioni fatte a partire dall’1.1.2025) si segnalano:
– l’esplicita inclusione dei trasferimenti derivanti dal trust tra le attribuzioni, mortis causa inter vivos, oggetto di imposta sulle successioni e donazioni, accompagnata dal recepimento del principio della tassazione in uscita (salva la facoltà per il disponente di optare per il pagamento immediato);
– la trasposizione delle aliquote e franchigie ex art. 2 co. 48-49-bis del DL 262/2006 negli artt. 7 e 56 del DLgs. 346/1990;
– l’espressa abrogazione del coacervo successorio;
– la precisazione secondo cui l’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/1990 sottrae dall’imposizione anche i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali che rafforzano un controllo preesistente;
– la modifica dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 346/1990 in tema di valorizzazione di rendite e pensioni (e, per effetto del rinvio ex art. 14 comma 1 lett. c), dei diritti di usufrutto, uso e abitazione);
– l’introduzione di un meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei soggetti obbligati.
– la previsione, al nuovo co. 4-bis dell’art. 48 del DLgs. 346/1990, di una particolare eccezione al divieto di svincolo dei conti correnti prima della presentazione della dichiarazione di successione;
– il recepimento del principio per cui le liberalità indirette scontano l’imposta solo se volontariamente registrate o se accertate dall’Amministrazione finanziaria.

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. DL Omnibus) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19)

Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 per i lavoratori dipendenti in possesso di specifiche condizioni. Il lavoratore deve avere:
– reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel 2024;
– imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ex art. 13 co. 1 del TUIR;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (come previsto dall’art. 12 co. 1 lett. c) decimo periodo del TUIR).
Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che:
– vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (o senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale);
– vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
L’indennità potrà essere fruita in:
– busta paga;
– dichiarazione dei redditi.

Diffida amministrativa – Applicabilità retroattiva (nota INL n. 7296/2024)

L’Ispettorato del lavoro ha chiarito con la nota n. 7296/2024 che la nuova diffida amministrativa, avendo natura procedurale, si applica a partire dal 2.8.2024 anche in relazione a violazioni commesse prima di tale data.
Tale provvedimento va adottato, con diffida “ora per allora”, anche nel caso in cui sia accertato che una delle violazioni previste nell’elenco dell’INL sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo.
Al trasgressore va domandata l’eventuale esistenza di pregressi verbali ispettivi nell’ultimo quinquennio.
Per la notifica del verbale di diffida amministrativa occorre seguire la procedura disposta in relazione agli atti giudiziari, a mezzo posta o a mezzo funzionario dell’amministrazione. Dalla notifica decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore – e l’eventuale obbligato in solido – possono adempiere alle prescrizioni violate.

Contribuenti forfetari – Superamento delle soglie di ricavi e compensi

Nell’analisi della disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario è necessario prestare attenzione in caso di superamento delle soglie di ricavi e compensi, sia nel corso del periodo di imposta 2023 (che potenzialmente potrebbe sbarrare l’accesso al concordato per il 2024), sia nel corso del periodo di imposta 2024 (che potrebbe innescare una causa di cessazione del concordato 2024).
In risposta ad una FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di superamento del limite di 100.000,00 euro nel 2023, con conseguente fuoriuscita immediata dal regime forfetario e applicazione degli ISA per il medesimo periodo di imposta, è possibile accedere al concordato preventivo biennale 2024-2025, applicando la disciplina prevista per i soggetti ISA.

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili – Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL “PNRR”) – Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 27 co. 4 del DLgs. 81/2008, la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei può essere oggetto di un provvedimento amministrativo di revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente medesima, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, sia d’ufficio sia in occasione di accesso ispettivo.
Nel merito, la circ. 4/2024 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro ha precisato che il provvedimento di revoca è adottato sulla base di un accertamento in ordine all’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente; pertanto, il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, come l’assenza del DURC, non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.
Inoltre, il provvedimento non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
Infine, si ricorda che l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili – Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL “PNRR”) – Sospensione – Condizioni

L’art. 27 co. 8 del DLgs. 81/2008 e l’art. 3 del DM 132/2024 disciplinano le ipotesi di sospensione fino a 12 mesi della patente a punti, nei casi in cui nei cantieri si verifichino infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
In particolare, la sospensione è:
– obbligatoria in caso di infortunio mortale imputabile a titolo di colpa grave al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, tranne nel caso in cui la cessazione dell’attività in corso comporta una situazione di grave rischio per i lavoratori o per la pubblica incolumità;
– discrezionale se l’infortunio provoca al lavoratore l’inabilità permanente o una irreversibile menomazione imputabile ai medesimi soggetti a titolo di colpa grave.
Elemento fondamentale è la colpa grave, la quale è caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (circ. INL 23.9.2024 n. 4).
L’impresa a cui verrà sospesa la patente a punti potrà presentare ricorso alla Direzione Interregionale del lavoro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Ingresso di lavoratori stranieri in Italia – Nuove misure integrative e di semplificazione

Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 2.10.2024 è stato approvato un DL che introduce misure urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.
Tra le varie, il provvedimento integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM 27.9.2023.
A tal fine si segnala, ad esempio, la precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro, l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero. Viene inoltre digitalizzata la procedura relativa alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione. Ancora, si prevede l’inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto.

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Aliquota del 70% – Contributo – Somma delle spese agevolabili complessive – Profili critici

Dall’1.10.2024 al 31.10.2024 è possibile presentare la domanda di contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che, nel periodo 1.1.2024 – 31.10.2024, hanno sostenuto spese agevolate con il superbonus al 70% per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 119 co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020.
Il contributo spetta nel limite complessivo di spese ammissibili pari a 96.000,00 euro, da calcolare tenendo conto di tutte le spese relative all’immobile oggetto della domanda di contributo, riferite al periodo 1.1.2024 – 31.10.2024 e agevolate con il superbonus al 70% (entro i tetti massimi previsti per le diverse tipologie di intervento), sostenute:
– sia dal richiedente (o dal de cuius);
– sia dagli “ulteriori aventi diritto”.
Per l’individuazione dei soggetti che rientrano nella categoria degli “ulteriori aventi diritto” si riscontrano alcune indicazioni che paiono difformi.
Dall’esame del provv. Agenzia delle Entrate n. 360503/2024, § 1.4, parrebbero rilevare solo le spese sostenute dai soggetti aventi diritto al contributo.
Secondo le istruzioni per la compilazione dell’istanza (allegate al medesimo provvedimento), sembrerebbe invece da considerare tutte le spese sostenute dai beneficiari del superbonus al 70% (anche se privi dei requisiti soggettivi per accedere al contributo).
Appare dunque necessario un chiarimento ufficiale sul punto.

Soggetti che aderiscono al concordato – Compensazione o rimborso del credito IVA – Esonero dal visto di conformità – Limiti – Novità del DLgs. 108/2024

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 4 del DLgs. 108/2024, è attualmente sancito che i benefici relativi ai rimborsi e alle compensazioni dei crediti fiscali per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale sono espressamente estesi anche all’IVA (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).
La norma agevolativa in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.
Pertanto, risulta possibile ricorrere, senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato limite di 70.000 euro annui:
– alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA annuali e trimestrali (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
– alla domanda di rimborso dei crediti IVA annuali e trimestrali (il cui limite ordinario è 30.000 euro annui).
Nel caso dei rimborsi, il limite più elevato previsto per chi aderisce al concordato preventivo opera anche ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia (laddove pretesa in via obbligatoria).