Autotutela obbligatoria e facoltativa – Novità del DLgs. 219/2023 (circ. Assonime 30.9.2024 n. 18)

Con la circ. 18 del 30.9.2024, Assonime commenta la riforma allo Statuto del contribuente in esito al DLgs. 219/2023.
In tema di autotutela obbligatoria e facoltativa (rispettivamente artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000) criticità vengono rilevate in ordine a due profili:
– il termine annuo entro cui deve essere esercitata l’autotutela obbligatoria;
– il sindacato del giudice tributario circa l’annullamento o meno dell’atto presupposto al diniego di autotutela.

Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Indicazione nel modello REDDITI 2024 – Irrilevanza della comunicazione per l’utilizzo

Le istruzioni alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI 2024 non prevedono alcuna specifica indicazione con riferimento alle nuove comunicazioni per l’utilizzo ex art. 6 del DL 39/2024, obbligatorie anche per gli investimenti relativi al 2023 se il credito non è stato utilizzato.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 va indicato nel modello REDDITI 2024 come di consueto nella sezione I, utilizzando gli appositi codici credito in relazione al tipo di investimento effettuato.
Vanno inoltre compilati, nella sezione II del quadro RU, i righi:
– RU130, dedicato all’indicazione dell’ammontare degli investimenti effettuati nel 2023 (che, rispetto ai precedenti modelli dichiarativi, non contiene più le colonne relative ai dati dei beni “ordinari”);
– RU140, in cui indicare gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30.6.2024, per i quali sia stata effettuata la “prenotazione” entro il 31.12.2023.

Pensione anticipata – Requisiti – Contribuzione figurativa – Nuovo orientamento (Cass. 17.9.2024 n. 24916)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24916 del 17.9.2024, si è pronunciata in materia di prestazioni pensionistiche, con specifico riferimento al rilievo della contribuzione figurativa nel raggiungimento dei requisiti per l’accesso al pensionamento. I giudici di legittimità hanno accolto un orientamento estensivo della normativa, statuendo come, ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24 co. 10 del DL 201/2011, concorra a integrare il presupposto contributivo anche la contribuzione figurativa. La Suprema Corte supera, quindi, il proprio orientamento restrittivo (Cass. n. 30265/2022) in forza del quale anche dopo la riforma residuava la necessità di raggiungere i 35 anni di contribuzione effettiva di cui alla precedente normativa, requisito che non deve ritenersi applicabile alla disciplina così come modificata dalla legge Fornero.

Spese sostenute nel 2025 – Detrazioni spettanti

Salvo futuri interventi normativi, permangono anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 i seguenti bonus edilizi:
– detrazione IRPEF nella misura del 36% per gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che riguardano esclusivamente le scale, le rampe, gli ascensori, i servoscale e le piattaforme elevatrici, ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020;
– il superbonus con aliquota del 65% (che in taluni casi può permanere nella misura del 110%), ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del Ddl. di conversione del DL 113/2024 (c.d. DL Omnibus) – Criticità

La Camera, dopo il voto di fiducia, ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 113/2024 (decreto “Omnibus”).
Una delle novità emerse in sede di conversione è l’introduzione, per il 2024, di un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti in possesso di precisi requisiti reddituali e familiari, che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve erogare insieme alla tredicesima mensilità (c.d. bonus Natale).
Il lavoratore deve avere:
– il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli;
– un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione per redditi da lavoro.
Il lavoratore dovrà fare richiesta al proprio datore di lavoro, attestando di avere diritto all’indennità e indicando anche i codici fiscali del coniuge e dei figli.
Il bonus dovrebbe spettare anche ai lavoratori domestici, tenuto conto che la norma prevede la possibilità di beneficiarne anche se non è stato erogato dal sostituto o se la retribuzione non è stata assoggettata a ritenuta. In questo caso l’importo dovrebbe essere fruito in sede di dichiarazione dei redditi.

Maternità – Discriminazione di genere – Assunzione della lavoratrice madre (Trib. Grosseto 24.7.2024)

Con la sentenza del 24.7.2024, il Tribunale di Grosseto ha condannato l’amministrazione di un Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore di una lavoratrice madre che, avendo vinto un concorso pubblico e convocata per la firma, si era vista opporre un diniego all’assunzione; ciò, dopo aver espresso la volontà di avvalersi del congedo parentale per assistere il figlio di tre mesi. Tale condotta veniva reputata dal giudice come discriminatoria. Infatti, nel nostro ordinamento il divieto di discriminazione si estende anche alla fase di assunzione e, nel caso di specie, la donna veniva discriminata in ragione del suo stato, poiché nessun ostacolo si sarebbe frapposto alla presa in servizio in presenza di un candidato uomo o di una donna non madre di un fanciullo in tenera età.

Quadro RW – Conti correnti cointestati – Omessa compilazione – Applicazione della sanzione piena per ciascun cointestatario

Con riferimento alla segnalazione nel quadro RW dei conti correnti cointestati ex art. 4 del DL 167/90, si ritiene applicabile quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38 in merito alla comproprietà degli immobili esteri. Pertanto, ciascun cointestatario deve indicare l’intera giacenza del conto corrente, riportando la propria percentuale di possesso nel campo 5 del quadro (ad esempio in caso di due cointestatari, ciascun contribuente indica “50”). Tale impostazione risulta valida anche ai fini IVAFE e consente di liquidare correttamente tale tributo seguendo le indicazioni delle specifiche tecniche del quadro RW del modello REDDITI 2024 PF.
Si segnala che ogni cointestatario risulta potenzialmente soggetto alla sanzione ex art. 5 del DL 167/90 sul 100% delle attività estere di cui ha la disponibilità, senza dividere tale importo con gli altri cointestatari.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, nel caso di conti correnti cointestati è legittima l’irrogazione di tante sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale quanti sono i cointestatari (Cass. 5.3.2024 n. 5964).

Attività stagionali – Riduzione della TARI – Onere della prova (Cass. 29.7.2024 n. 21181)

Il titolare di un’attività commerciale deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l’attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell’anno (art. 1 co. 659 della L. 147/2013).
Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre tutta la documentazione necessaria e soltanto se la riduzione tariffaria è prevista dal regolamento comunale può essergli riconosciuta.

Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta effettuazione degli investimenti – Novità del DL 113/2024 (c.d. DL “Omnibus”) – Approvazione del modello (provv. Agenzia delle Entrate 9.9.2024 n. 350036)

Con il provv. 9.9.2024 n. 350036, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della nuova comunicazione integrativa introdotta dall’art. 1 del DL 113/2024, da presentare, a pena di decadenza, per il credito d’imposta ZES Unica del Mezzogiorno ex art. 16 del DLgs. 124/2023.
I soggetti che hanno presentato la comunicazione “ordinaria” per l’accesso al beneficio ex art. 5 co. 1 del Decreto 17.5.2024, devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
Tale comunicazione integrativa deve essere presentata:
– dal 18.11.2024 al 2.12.2024;
– esclusivamente in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Modificando il precedente provv. 11.6.2024 n. 262747, vengono soppresse, tra l’altro, le disposizioni sulle comunicazioni integrative previste al § 5, che non possono quindi più essere presentate. Viene inoltre disposto che non si tiene conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.