1. LE NOVITÀ DI LUGLIO E AGOSTO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– La trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile
– L’adeguamento del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
– Istruzioni dell’INPS per l’accesso all’ISCRO
– Le novità in materia di lavoro del decreto “Agricoltura” convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di luglio e agosto in pillole
– Il tema del mese: assunzione e durata del periodo di prova nel CCNL Studi Professionali
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di settembre 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Proroga della “decontribuzione SUD” per il 2024
Credito d’imposta transizione 5.0 – Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
– il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020);
– il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023), esteso alle ZLS.
Tuttavia, in caso di mancato invio da parte dell’impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste, che determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito, resta salva la facoltà’ di accesso al credito d’imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti ex art. 6 del DL 39/2024.
Il credito d’imposta transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.
Fondo per contributi al lavoro delle persone con disabilità – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”) – Modalità attuative (DPCM 27.6.2024)
Con il DPCM 27.6.2024 sono state definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo istituito dall’art. 28 co. 1 del DL 48/2023 in favore di:
– enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017;
– organizzazioni di volontariato;
– associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al DLgs. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe.
L’accesso al contributo è previsto in caso di assunzioni, ai sensi della L. 68/99, di persone con disabilità con età inferiore a 35 anni, effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’1.8.2020 e il 30.9.2024 (è possibile accedere al contributo anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato).
Il contributo:
– è pari a 12.000 euro una tantum e 1.000 euro per ogni mese (dalla data di assunzione e fino al 30.9.2024);
– deve essere richiesto all’INPS, a partire dal 2.9.2024 e fino al 31.10.2024.
Cessione di campioni gratuiti – Esclusione da IVA – Condizioni – Modalità di assolvimento dell’obbligo di contrassegno
Le cessioni di campioni gratuiti beneficiano di una disciplina di favore ai fini IVA, in quanto sono considerate operazioni fuori campo anche se consentono la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti (artt. 2 co. 3 lett. d) e 19 co. lett. c) del DPR 633/72).
Tale disciplina trova giustificazione, essenzialmente, nel fatto che la distribuzione di campioni ha una finalità promozionale.
Per evitare abusi, la norma nazionale specifica che i campioni devono essere, fra l’altro, “appositamente contrassegnati”. Riguardo alle modalità di assolvimento dell’obbligo di contrassegno, però, si sono registrate interpretazioni differenti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i campioni andrebbero contrassegnati in modo indelebile (es. mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile) per evitare che i beni possano formare oggetto di successiva commercializzazione (cfr. ris. n. 83/2003, R.M. nn. 503097/73 e 430047/91).
Secondo la Corte di Cassazione, invece, non occorre che il contrassegno abbia il carattere dell’indelebilità e inamovibilità, in quanto a livello normativo non è previsto alcun obbligo in tal senso.
Peraltro, anche sulla base della giurisprudenza unionale, il soddisfacimento della finalità anti-abuso non parrebbe affidata a una forma di etichettatura che alteri le caratteristiche esteriori del prodotto, quanto piuttosto al contenuto informativo veicolato mediante l’etichettatura stessa (Cass. 27795/2018).
Decontribuzione Sud – Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – Fruizione fino al 31.12.2024 (circ. INPS 17.7.2024 n. 82)
Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l’INPS ha illustrato l’ambito applicativo dell’agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l’applicabilità fino al 31.12.2024.
Si ricorda che la decontribuzione in parola, prevista dall’art. 1 co. 161 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di particolari datori di lavoro, finalizzato a ridurre il carico contributivo nelle aree svantaggiate del Sud Italia, la cui misura varia dal 30% fino a tutto il 2025 per poi scalare gradualmente dal 20% al 10% nel corso degli anni, fino al 2029.
In estrema sintesi, l’esonero interessa i rapporti di lavoro subordinato e riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha precisato che, su precise indicazioni ministeriali, la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall’1.7.2024.
Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.
Lavoro straordinario nelle aziende stagionali – Regolamentazione per i pubblici esercizi – Disposizioni della contrattazione collettiva
Per far fronte al consueto incremento dell’attività nei mesi estivi, il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva-Confcommercio, recentemente modificato dall’ipotesi di accordo del 5.6.2024, prevede una disciplina dettagliata degli istituti del lavoro straordinario e festivo, prevedendo inoltre alcune specifiche disposizioni correlate alla stagionalità di tali episodi.
In termini generali, le ore di prestazione straordinaria sono compensate con la maggiorazione retributiva del 30%, mentre per il lavoro prestato tra le ore 24 e le ore 6, la percentuale sale al 60%.
Nel merito, va precisato che la remunerazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno (pari al 25%) e la contrattazione di settore prevede esplicitamente che la maggiore assorba la minore.
Invece, nell’ipotesi di dipendenti stagionali, l’art. 127 del CCNL in esame prevede che, in alternativa al trattamento economico appena dettagliato, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale diano luogo al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine.
Nel caso in cui il lavoratore non intenda avvalersi di questa disposizione contrattuale, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro al momento dell’assunzione.
Agenzie assicurative Generali (impiegati amministrativi) – Nuovi minimi retributivi – Indennità varie (CCNL 10.7.2024)
Il CCNL 10.7.2024 ha definito la nuova disciplina applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le agenzie di Generali Italia SpA e gli impiegati amministrativi.
Previsto, con decorrenza luglio 2024, un incremento del 5% delle retribuzioni annue.
Sempre da luglio risultano aumentate le indennità di carica, di cassa, di cassiere unico e di funzione.
Ravvedimento operoso – Novità del DLgs. 87/2024 – Decorrenza
L’art. 13 del DLgs. 472/97, così come modificato dal DLgs. 87/2024 prevede diverse riduzioni delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso. Precisamente, per le fattispecie più comuni e in assenza di atti di controllo:
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;
- se ci si ravvede oltre il termine menzionato, la riduzione scende a 1/7 del minimo.
Nel sistema pregresso, invece, c’era un livello intermedio:
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo;
- se ci si ravvede oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo.
Le novità operano tuttavia per le violazioni commesse dall’1.9.2024.
Imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria – Divisione interna al processo esecutivo – Creditore procedente – Parte necessaria – Responsabilità solidale (Cass. 17.7.2024 n. 19734)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.7.2024 n. 19734, ha affermato che, se, nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare intrapreso da un istituto di credito, viene chiesta la divisione della comunione ereditaria, in ragione dell’indivisibilità dell’immobile, e ne consegue la determinazione di un conguaglio a carico di alcuni comproprietari, da corrispondersi in favore della massa creditoria, anche l’istituto di credito procedente è tenuto, in solido, al pagamento dell’imposta di registro sulla sentenza ai sensi dell’art. 57 co. 1 del DPR 131/86, in quanto “parte” in causa in senso sostanziale del giudizio.
Infine, viene sancito il presente principio di diritto: “il creditore procedente – il quale abbia proposto giudizio divisionale endoesecutivo – riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione sicché nell’ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure, ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, lo stesso è assoggettato, in via solidale, ad imposta di registro” ex art. 57 co. 1 del DPR 131/86.
Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Plusvalenza – Immobile acquisito per usucapione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.7.2024 n. 157)
Con la risposta ad interpello 17.7.2024 n. 157, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR, nel caso in cui un immobile, sul quale sono stati eseguiti interventi superbonus, sia stato acquisito per usucapione, la sua rivendita, nel decennio successivo alla fine lavori, genera una plusvalenza determinata dalla differenza tra il corrispettivo della vendita dell’immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene, secondo quanto stabilito dall’art. 68 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate arriva a questa conclusione riprendendo alcune considerazioni fatte nella ris. 31.3.2003 n. 78 con riferimento alla rivendita di terreni edificabili.