Assistenza fiscale 2024 da parte dell’INPS – Servizi per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4 (messaggio INPS 17.7.2024 n. 2640)

Con il messaggio 17.7.2024 n. 2640, l’INPS ha reso noto che anche per il 2024 assicurerà, in qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730, specificando che provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
L’assistenza fiscale verrà effettuata solo se, nell’anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF. Se, invece, il dichiarante è beneficiario esclusivamente di una prestazione assistenziale, l’Istituto respingerà le risultanze contabili del modello 730/4.
Mediante il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” (disponibile anche nell’app “INPS mobile”) è possibile:
– consultare specifici dati (ad esempio gli importi delle trattenute e dei rimborsi);
– trasmettere la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10.10.2024.
In caso di impossibilità di completamento dei conguagli a debito del modello 730/4, verrà inviata un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare – Reato di pericolo presunto – Rilevanza della qualità del distacco patrimoniale (Cass. pen. 17.7.2024 n. 28941)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.7.2024 n. 28941, ha precisato che la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare (ex artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 co. 1 del RD 267/42) è un reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, nella sua incidenza negativa sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare.
Ai fini della prova del reato, quindi, il giudice non può basarsi solo sulla mera constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale.
È un’interpretazione costituzionalmente orientata del reato in questione ad imporre di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in base all’idoneità “ex ante” degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori in un ragionevole ambito spazio-temporale (vale a dire nella c.d. zona di rischio penale, da intendersi come prossimità dello stato insolvenza); ambito che, conosciuto dall’agente, dovrebbe orientare ogni sua iniziativa.
Questo giudizio “ex ante”, peraltro, deve attenere sia al momento dell’azione tipica che alla permanenza della medesima situazione fino al momento di apertura della procedura concorsuale.

Particolare tenuità del fatto – Soglia di punibilità – Comportamento susseguente (Cass. pen. 17.7.2024 n. 28697)

La sentenza 17.7.2024 n. 28697 della Corte di Cassazione conferma l’orientamento prevalente della giurisprudenza penale sul rapporto tra particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e reati tributari caratterizzati da soglia di punibilità.
Tale orientamento è stato ora recepito anche dal legislatore con il nuovo co. 3-ter dell’art. 13 del DLgs. 74/2000 che specifica gli indici di valutazione della particolare tenuità per il giudice chiamato a valutare l’applicazione di tale causa di non punibilità nel diritto penale tributario.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno – Comunicazione integrativa – Presentazione dal 31.7.2024 al 17.1.2025

Per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione originaria o realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione devono presentare all’Agenzia delle Entrate, dal 31.7.2024 al 17.1.2025, una o più comunicazioni integrative.
Secondo le istruzioni per la compilazione del modello, tale comunicazione integrativa può essere presentata per indicare gli investimenti:
– realizzati successivamente all’invio della comunicazione originaria ed entro il 15.11.2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
– realizzati entro la data di invio della comunicazione originaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

Ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La presente Circolare esamina gli ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, previsti a decorrere dall’1.7.2024, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate mediante la circ. 28.6.2024 n. 16.
Si tratta, nello specifico:
– del divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
– dell’estensione generalizzata dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

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Metalmeccanici – Adeguamento automatico delle retribuzioni – Indice IPCA

Nelle scorse settimane sono stati diffusi i dati inerenti agli adeguamenti automatici all’inflazione, in funzione dell’indice IPCA, delle retribuzioni minime, delle indennità di trasferta e di reperibilità previste dalla contrattazione collettiva per i lavoratori dell’industria e della piccola industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, oltre che delle imprese cooperative metalmeccaniche e dell’industria orafo-argentiera.
La scelta di fare riferimento a questo specifico indicatore economico trova la sua origine nell’Accordo quadro del 22.1.2009, con il quale Governo e Parti Sociali (tranne la CGIL) hanno concordato che il contratto collettivo nazionale di categoria ricorresse a questo strumento, in sostituzione del “tasso di inflazione programmata”. L’adeguamento annuale legato all’IPCA, di cui ora si avvantaggiano i lavoratori del settore metalmeccanico, si sostanzia in un meccanismo negoziale, suscettibile di correzioni, soggetto alla volontà delle parti contraenti e che esclude la componente dei prezzi dei beni energetici importati.

Finanziamenti prededucibili – Novità dello schema di decreto “correttivo ter” del DLgs. 14/2019

Lo schema di decreto “correttivo ter” potrebbe intervenire in materia di finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo.
Si registrano, in primis, alcune modifiche di coordinamento, rappresentate dall’eliminazione dalla disciplina del concordato, di cui agli artt. 99 e ss. del DLgs. 14/2019, del richiamo anche agli accordi di ristrutturazione, i quali, invece, avranno una disciplina autonoma ai sensi dell’art. 57 co. 4-bis del DLgs. 14/2019.
Il co. 1 dell’art. 99 del DLgs. 14/2019 definisce il momento a partire dal quale il debitore che accede al concordato può chiedere l’autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili, inserendo un riferimento al deposito della domanda con effetti prenotativi.
Una puntualizzazione analoga si potrebbe osservare anche in riferimento al co. 1 dell’art. 100 del DLgs. 14/2019 (relativo all’autorizzazione, per il debitore, al pagamento di crediti pregressi).
Questa disciplina è prevista anche per il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
A tal fine, il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene (senza più contemplare il “valore di mercato”).
Resterebbe invariato – salvo il riferimento agli accordi di ristrutturazione – l’art. 101 del DLgs. 14/2019 sui finanziamenti prededucibili in esecuzione del concordato.