Omessa dichiarazione – Ravvedimento decorsi i 90 giorni (novità del DLgs. 87/2024)

Il DLgs. 14.6.2024 n. 87 ha inserito nell’art. 13 del DLgs. 472/97 il co. 2-ter, secondo cui “La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.
Ciò si ricollega al precedente co. 1 lett. c), secondo cui la dichiarazione omessa può essere ravveduta con riduzione della relativa sanzione a 1/10 solo entro 90 giorni dal termine di presentazione.
L’introduzione del co. 2-ter dovrebbe superare la prassi in base alla quale in determinati comparti impositivi come l’imposta di successione o l’IMU (vedasi le risposte del MEF rilasciate in occasione di Telefisco 2024) il ravvedimento potrebbe avvenire anche decorsi i 90 giorni.

Obbligo di fatturazione elettronica – Servizi di pubblica utilità – Attivazione del servizio web per la comunicazione dei codici identificativi univoci

Da oggi, 4.7.2024, i soggetti passivi che offrono i servizi di pubblica utilità di cui ai DM n. 366/2000 e n. 370/2000 nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività di impresa, arte o professione potranno effettuare la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali esclusivamente mediante un nuovo servizio on line disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La nuova procedura, definita dal provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2024 n. 278182, sostituisce la trasmissione via PEC, che era prevista dal provv. 28.12.2018 n. 527125.
La comunicazione si rende necessaria al fine dell’emissione di fatture elettroniche “emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate” (art. 1 co. 6-quater del DLgs. 127/2015).
Il Sistema di Interscambio non scarta i file XML in cui è presente, in luogo del codice fiscale del committente, il codice che identifica il contratto di erogazione del servizio. A tale scopo, tuttavia, è necessario che i soggetti che erogano i servizi di pubblica utilità (come, ad esempio, quelli di telecomunicazione o di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano) trasmettano all’Amministrazione finanziaria i suddetti codici.

Erogazioni per il welfare aziendale – Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli (risposta interpello Agenzia Entrate 3.7.2024 n. 144)

Con la risposta a interpello 3.7.2024 n. 144, l’Agenzia delle Entrate conferma la concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari di cui all’art. 12 del TUIR non rientrante in iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Non è pertanto possibile applicare l’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR, in quanto la disposizione condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di “educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
In particolare, le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possono rientrare nell’esclusione prevista dell’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.

Estratto di ruolo – Mancata notifica della cartella – Novità del DLgs. di riforma della riscossione attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri

In data 3.7.2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto di riforma della riscossione delle imposte.
Tra le novità si segnalano le seguenti:
– a partire dal 2025, il graduale ampliamento della dilazione delle somme iscritte a ruolo sino a 120 rate mensili, con necessità di dimostrare il bisogno economico solo per i debiti, computati in merito a ciascuna domanda, superiori a 120.000,00 euro;
– l’estensione, nel prossimo futuro, del sistema degli accertamenti esecutivi agli altri atti aventi valore accertativo;
– la previsione di ulteriori casistiche in cui è possibile impugnare la cartella di pagamento non validamente notificata in occasione del c.d. estratto di ruolo (difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari, cessione di azienda).

Mancato incasso di crediti della P.A. – Inesigibilità di crediti da terzi – Novità del DLgs. 14.6.2024 n. 87

L’art. 13 co. 3-bis del DLgs. 74/2000, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87, prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento di IVA e di ritenute quando la condotta è dovuta “alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche [e alla] non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Si deve trattare di eventi successivi all’effettuazione della ritenuta o all’incasso dell’IVA, in modo che si integri una sorta di forza maggiore.

Circolari del lavoro – Le novità in materia di lavoro e previdenza di giugno 2024

1. LE NOVITÀ DI GIUGNO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Il nuovo tasso d’interesse di differimento, dilazione e misura delle sanzioni civili
– Il punto dell’Ispettorato nazionale del Lavoro sulle sanzioni per somministrazione, appalto e distacco illeciti
– I contributi obbligatori 2024 per i lavoratori agricoli
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di giugno in pillole
– Il tema del mese: orario di lavoro e aspetti retributivi nel CCNL per gli ormeggiatori e i barcaioli
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di luglio 2024
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di agosto 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Le istruzioni INPS per le assunzioni agevolate di beneficiari di Reddito di cittadinanza

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Liberi professionisti iscritti ad Albi – Sanzioni per omessa iscrizione alla Gestione Separata INPS – Esonero – Condizioni – Illegittimità costituzionale (messaggio INPS 27.6.2024 n. 2403)

Con il messaggio 27.6.2024 n. 2403, l’INPS è intervenuto in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 per i professionisti soggetti all’iscrizione ad Albi. Sulla scorta di un orientamento in materia della corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. nn. 104/2022238/2022 e 55/2024), l’INPS evidenzia che tale obbligo sussiste per coloro che, pur svolgendo attività che richiedono l’iscrizione agli Albi, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali (avvocati) o per altra iscrizione obbligatoria (ingegneri e architetti), l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di riferimento e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo integrativo e non anche di quello soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.
Inoltre, richiamando l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 co. 2 del DL 98/2011, laddove non riconosce ai professionisti non iscritti alle proprie Casse di riferimento, ma tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, l’esonero dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del predetto DL,  l’INPS rileva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata da appositi DPCM, applicabili ratione temporis.

Fondo per l’esonero contributivo – Lavoratori iscritti all’INPS – Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e del DM 17.5.2021 – Nuovi controlli (messaggio INPS 27.6.2024 n. 2406)

Con il messaggio 27.6.2024 n. 2406, l’INPS ha reso noto di aver effettuato ulteriori verifiche in relazione all’esonero contributivo introdotto durante l’emergenza COVID-19 dall’art. 1 co. 20-22-bis della L. 178/2020, in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e professionisti iscritti alla Gestione separata (nonché per i professionisti con Cassa).
In particolare, l’INPS ha effettuato verifiche:
– sull’effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione, con esito visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa (la differenza contributiva deve essere versata con le modalità descritte nel messaggio 3974/2021, con l’aggiunta delle sanzioni civili);
– sui requisiti della regolarità contributiva, del calo del fatturato o dei corrispettivi, del reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 e del rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo (in caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento viene notificato direttamente al contribuente interessato e il soggetto potrà proporre riesame).

Licenziamento disciplinare – Whistleblowing – Limiti (Cass. 27.6.2024 n. 17715)

Con la Cass. 27.6.2024 n. 17715 è stato affermato che il whistleblower non è sanzionabile disciplinarmente per le condotte funzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito.
Dunque la registrazione di una conversazione tra colleghi è consentita se rientrante nell’ambito di applicazione della protezione fornita dalla normativa in materia di whistleblowing, che nel caso di specie era l’art. 54-bis del DLgs. 165/2001, poi abrogato dall’art. 23 co. 1 lett. a) del DLgs. 24/2023. A tal fine occorre la sussistenza di una necessità difensiva e che il mezzo utilizzato non ecceda l’esercizio del diritto di difesa.
Non è inoltre tutelabile come segnalazione di whistleblowing quella fatta per scopi essenzialmente personali o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.

Lavoro intermittente – Pubblici esercizi – Contributo di malattia – Nuovo codice tipo lavoratore “IA” (messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382)

Con il messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382 è stata comunicata l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0″ e “H0″ adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.
Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Con specifico riguardo al settore dei pubblici esercizi, cui il messaggio n. 2382/2024 si riferisce, così come nel settore del turismo e dello spettacolo, non opera il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro (art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015).
Si ricorda con l’occasione che le condizioni legittimanti la stipulazione del contratto di lavoro intermittente sono disgiunte e che il ricorso al lavoro intermittente è vietato nelle ipotesi elencate all’art. 14 del DLgs. 81/2015.