Agricoltura (Contoterzismo) – Minimi retributivi (Accordo 19.6.2024)

L’Accordo 19.6.2024 rinnova fino al 30.12.2027 la disciplina collettiva applicabile al personale delle aziende che esercitano attività agromeccaniche (c.d. “contoterzismo in agricoltura”), scaduta il 31.12.2023.
Sul piano economico, sono stati definiti i nuovi minimi retributivi validi con decorrenza 1.6.2024, 1.6.2025, 1.6.2026 e 1.6.2027. E’ stato introdotto, nella misura di 50 euro, il premio annuo di continuità professionale per i lavoratori che raggiungono i 5 anni di anzianità.
Sono stati altresì innalzati i termini del periodo di prova per gli operai.

Retribuzioni convenzionali – Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero (Cass. 27.6.2024 n. 17747)

La sentenza Cass. 27.6.2024 n. 17747 ha stabilito la deducibilità dei contributi versati nello Stato estero dai redditi determinati con le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR.
Ciò in conformità con l’interrogazione parlamentare 1.2.2001 n. 7-01021, ove si era convenuto che, nonostante la disposizione dell’art. 51 co. 8-bis derogasse ai commi precedenti e, quindi, alla deducibilità dei contributi obbligatori, il sostituto di imposta italiano potesse direttamente scomputare i contributi all’atto delle retribuzioni periodiche.
Coerente con tale impostazione risulta anche la circ. Agenzia delle Entrante 24.4.2015 n. 17 (§ 4.7), che ha stabilito che il reddito di lavoro dipendente di fonte estera tassato con le retribuzioni convenzionali deve essere dichiarato già al netto dei contributi.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, in assenza di una norma espressa che escluda la deducibilità dei contributi dal reddito complessivo (l’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, infatti, ammette in modo espresso tale scomputo), “nella determinazione di quest’ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR”.

 

Credito per le imposte pagate all’estero

Le imposte pagate all’estero possono essere detratte da quelle dovue in Italia entro la prima scadenza dell’1.7.2024 alle condizioni previste dall’art. 165 del TUIR. In estrema sintesi:
– va in primo luogo verificato se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo o è tassato con imposte sostitutive (nel secondo caso, infatti, le imposte estere non possono essere detratte);
– occorre, in secondo luogo, riproporzionare l’imposta estera detraibile se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
– da ultimo, va effettuata la conversione in euro delle imposte espresse in valuta in base al cambio del giorno in cui le stesse sono state pagate.
Lo scomputo delle imposte estere nel modello REDDITI 2024 è possibile, salvo detrazione “anticipata” ai sensi dell’art. 165 co. 5 del TUIR, solo se il pagamento a titolo definitivo avviene entro la data di presentazione della dichiarazione, il cui termine è oggi fissato nel 15.10.2024, ma è in procinto di essere prorogato al 31.10.2024.

Ricostituzione del capitale per perdite – Aumento inscindibile – Sottoscrizione parziale – Deposito situazione patrimoniale – Sanabilità – Limiti (Trib. Milano 18.1.2024)

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 18.1.2024, ha stabilito che:
– la definitiva inefficacia dell’aumento di capitale inscindibile riporta la srl nella precedente situazione di perdita del capitale sociale e nella necessità di procedere alla ricapitalizzazione per evitare lo scioglimento. Di conseguenza, il quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea convocata per evitare lo scioglimento deve essere calcolato sulla base del precedente valore nominale delle quote sociali (valore rimasto, nel frattempo, immutato);
– le previsioni dettate dall’art. 2482-bis c.c. – relative all’ipotesi di riduzione del capitale di oltre un terzo ma senza incidere sul minimo legale – sono da applicare anche nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, di cui all’art. 2482-ter c.c., che costituisce una specie della fattispecie generale di riduzione disciplinata dall’art. 2482-bis c.c. Diversamente, la decisione è annullabile;
– questa invalidità non può considerarsi “sanata” dall’avvenuta esecuzione della deliberazione di ricostituzione del capitale impugnata che riporti il capitale sociale all’ammontare originario, in forza di quanto disposto dall’art. 2379-ter co. 2 c.c. (dettato in tema di spa, ma a cui rinvia, nel contesto della disciplina delle srl, l’ultimo comma dell’art. 2479-ter c.c.). Si tratta, infatti, di una previsione applicabile alle sole società “aperte”.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO

La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DPCM 17.5.2024 e il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta;
– la presentazione di eventuali comunicazioni integrative;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

 

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Controllo preventivo sui modelli 730/2024 con esito a rimborso – Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi (provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 267777)

Con il provv. 17.6.2024 n. 267777, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2024 che determinano un rimborso in capo al contribuente (art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014).
In base al provvedimento in esame, che ribadisce i criteri individuati negli scorsi anni, costituiscono elementi di incoerenza relativi ai modelli 730/2024 con esito a rimborso:
– lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
– oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
– oppure la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Se la dichiarazione viene inclusa nei controlli preventivi:
– l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il modello 730-4 per l’effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d’imposta;
– il rimborso spettante è erogato dalla stessa Agenzia dopo la conclusione delle operazioni di controllo preventivo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo – Cessione da parte del legale rappresentante della società – Ammissibilità (C.G.T. I Roma 6.6.2024 n. 7482/7/24)

Con la sentenza 6.6.2024 n. 7482/7/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha affermato che non configura, di per sé, un’operazione elusiva, quella per cui il proprietario di un immobile effettua gli interventi “edilizi” attraverso l’impresa di costruzione della quale è legale rappresentante e poi opta ex art. 121 del DL 34/2020 per fruire delle relative detrazioni mediante cessione del credito nei confronti della stessa impresa.
La decisione rileva che, in assenza di ulteriori prove fornite dall’Agenzia delle Entrate, tale commistione tra beneficiario e cessionario non rappresenta un abuso del diritto.
Secondo i giudici di merito, infatti, l’art. 121 del DL 34/2020 consente di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito senza prevedere preclusioni, a priori, in merito ai soggetti che possono divenire cessionari del credito d’imposta.

Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – Lavori già effettuati – Novità del DL 39/2024 convertito – Irrilevanza delle varianti ai progetti

Ai sensi dell’art. 2-bis del DL 11/2023 “la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
Seppur la norma di interpretazione autentica si riferisca alle disposizioni dell’art. 1 co. 894 della L. 197/2022 e dell’art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023, parrebbe che il principio in essa contenuto possa applicarsi anche a quelle recate dall’art. 1 co. 2 e 3 del DL 39/2024.
Ciò, in quanto l’art. 2-bis del DL 11/2023 è una norma espressamente interpretativa.

Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Imposte dovute per la regolarizzazione – Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 30)

In ordine all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (ex art. 1 co. 78-85 della L. 213/2023), con la ris. 17.6.2024 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per procedere al versamento:
– dell’IVA (dovuta solo nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali);
– dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP (questa dovuta sia nel caso dell’eliminazione che in quello dell’iscrizione di rimanenze).
Nel modello F24, i codici tributo andranno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (es., “01” per la prima) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (es. “02”, se le rate sono due).
Si ricorda che, nella perdurante assenza delle disposizioni attuative, attualmente l’adeguamento risulta possibile solo nel caso dell’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, per il quale è dovuta l’imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno – Disciplina e presentazione della comunicazione

La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DPCM 17.5.2024 e il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta;
– la presentazione di eventuali comunicazioni integrative;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

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