La C. T. Prov. Reggio Emilia, nella sentenza 425/2/15, ha affermato l’illegittimità dell’accertamento ICI sull’impianto di telefonia, atteso che si tratta di un manufatto non fissato al terreno e assimilabile alla opere di urbanizzazione primaria con finalità pubbliche. In particolare, seppur non obbligatoriamente accatastabile, tale impianto può essere incluso nella categoria E tra i fabbricati destinati al servizio della collettività, sicché, nel caso di specie, risultava errata l’iscrizione catastale d’ufficio in categoria D.
D’altro canto – aggiunge la Commissione – gli impianti per le telecomunicazioni non assolvono alcuna funzione produttiva, poiché fungono da meri ripetitori di un segnale. In conclusione, la pretesa a titolo di ICI sull’impianto doveva essere annullata.