L’INPS, con la circ. 26.5.2016 n. 90, ha fornito la regolamentazione operativa in materia di part time agevolato, previsto in via sperimentale dall’art. 1 co. 284 della L. 208/2015 ed attuato dal DM 7.4.2016.
L’Istituto di previdenza ha chiarito che il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato:
– spetta ai lavoratori del settore privato che, al momento della richiesta, siano assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, abbiano già maturato la contribuzione minima per accedere alla pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e, entro il 31.12.2018, maturino l’età pensionabile (66 anni e 7 mesi per il 2018);
– consente una riduzione dell’orario di lavoro, entro i limiti del 40% e del 60%;
– deve essere sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato che abbia ottenuto dall’INPS la certificazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti;
– a partire dal 2.6.2016 (data in cui saranno operative le relative procedure), deve essere autorizzato, su richiesta dell’azienda, prima dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente e poi dall’INPS;
– dà diritto al lavoratore beneficiario di percepire, oltre all’ordinaria retribuzione, una somma pari ai contributi previdenziali che l’azienda avrebbe dovuto versare sulla retribuzione dell’orario non lavorato, nonché la relativa contribuzione figurativa da parte dello Stato, nei limiti delle risorse disponibili.