Part time – Maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 2018 – Diritto al pensionamento – Novità della legge di stabilità 2016 (circ. Fondazione Studi Consulenti del lavoro aprile 2016 n. 7)

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro, con la circ. 7/2016, in attesa di chiarimenti da parte dell’INPS sul c.d. “part time prepensionamento” previsto dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha precisato che:
– tale possibilità è accessibile da uomini e donne che questo mese abbiano almeno 63 anni e 11 mesi di età, cioè 20 anni di contributi al momento dell’accordo con l’azienda, nonché il compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 2018;
– possono chiedere il part time anche i dipendenti di aziende private iscritti nella gestione ex INPDAP;
– i lavoratori “prepensionati” riceveranno uno stipendio comprensivo della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (pari al 23,81% della retribuzione ed esente da tasse e contributi) per la parte di orario non effettuata;
– ottenuta la certificazione INPS richiesta dalla procedura, che accerti il possesso dei requisiti di contribuzione e della maturazione di quello anagrafico entro il 2018, l’accordo di riduzione dell’orario sottoscritto dal lavoratore e dall’azienda dovrà essere trasmesso alla Direzione Territoriale del Lavoro e, solo una volta ottenuto il suo consenso o il silenzio assenso, anche all’INPS.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>