Con il co. 284 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), sono state introdotte misure che disciplinano una forma di part time agevolato, consistente nella possibilità, offerta al datore di lavoro e al lavoratore del settore privato con contratto a tempo pieno e indeterminato che matura i requisiti per andare in pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018, di modificare l’orario di lavoro svolto.
Operativamente, il contratto a tempo parziale potrà prevedere una variazione compresa tra il 40% e il 60% dell’orario pieno, e il lavoratore percepirà un importo – non imponibile sia ai fini fiscali che contributivi – corrispondente ai contributi pensionistici datoriali (23,81%) calcolati sulla parte di retribuzione non più dovuta per effetto della riduzione di orario.
Inoltre, il periodo in part time vale ai fini pensionistici (anche per la parte non lavorata) in quanto lo Stato coprirà con contributi figurativi la “retribuzione persa”.
La procedura per accedere al beneficio, risulta articolata in diverse fasi, anche se la più delicata consiste nella preventiva certificazione da parte dell’INPS dell’esistenza dei requisiti pensionistici.