Tra i beni agevolabili con il regime di patent box è ricompreso il software, indipendentemente dal deposito e dalla registrazione della titolarità del diritto. E’ richiesto il solo requisito dell’originalità dell’opera, ovvero il fatto che il software creato non risulti un mero adattamento o la mera modifica di un software già esistente; il deposito e la registrazione dell’opera rappresentano, invece, mere facoltà, delle quali ci si avvale al fine di conferire pubblicità legale alla stessa e di evitare controversie in merito alla reale paternità, la cui assenza non pregiudica però l’agevolazione fiscale.
Rientra, altresì, tra le attività agevolabili il know how, ma solo a condizione che esso sia giuridicamente tutelabile; ciò avviene se le conoscenze e le informazioni che lo costituiscono:
– sono segrete (non accessibili, in altre parole, a terzi senza investimenti cospicui);
– hanno un valore economico in quanto segrete;
– sono sottoposte a misure di protezione al fine di mantenerle segrete (es. policy interne del personale, investimenti nel settore della sicurezza informatica ecc.).