Ai sensi dell’art. 27 co. 4 del DLgs. 81/2008, la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei può essere oggetto di un provvedimento amministrativo di revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente medesima, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, sia d’ufficio sia in occasione di accesso ispettivo.
Nel merito, la circ. 4/2024 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro ha precisato che il provvedimento di revoca è adottato sulla base di un accertamento in ordine all’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente; pertanto, il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, come l’assenza del DURC, non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.
Inoltre, il provvedimento non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
Infine, si ricorda che l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.