Nel nostro ordinamento è consentito il ricorso a clausole che prevedano la forfetizzazione dello straordinario (c.d. patto di forfetizzazione). Mediante tale accordo, il datore compensa un ipotetico numero di ore eccedenti rispetto a quelle ordinarie; il lavoratore riceve, in sostanza, una retribuzione in misura fissa, senza la necessità di provare di aver effettivamente reso la prestazione lavorativa in misura superiore al normale orario di lavoro. La maggiorazione viene, quindi, riconosciuta anche quando lo straordinario sia stato realizzato in misura inferiore rispetto al monte ore coperto dal compenso forfetizzato. Viceversa, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un numero maggiore di ore, lo stesso ha diritto, per l’eccedenza, al riconoscimento di un compenso maggiorato per il lavoro straordinario. In tale ipotesi, tuttavia, come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 26756/2024, incombe sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente la propria prestazione e, in termini sufficientemente realistici, la sua portata quantitativa (cfr. ex plurimis Cass. nn. 13606/2017, 19299/2014 e 16157/2004).