Secondo il documento OIC 31, laddove le parti abbiano previsto un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 1751-bis c.c., riconoscendo all’agente, al momento della cessazione del rapporto, un’indennità, il preponente deve rilevare un apposito fondo nella voce “B.1 – Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili” del passivo dello Stato patrimoniale.
In relazione alle somme corrisposte al lavoratore subordinato in dipendenza di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., sono prospettabili, in mancanza di indicazioni specifiche da parte dei principi contabili nazionali, le seguenti soluzioni contabili:
– l’onere relativo al patto di non concorrenza è ripartito negli esercizi intercorrenti tra la data di stipulazione del patto e la data di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso la rilevazione di un fondo nella voce B.1 del passivo dello Stato patrimoniale;
– l’onere è imputato nell’esercizio in cui cessa il rapporto di lavoro e l’indennità viene erogata;
– l’onere è di competenza degli esercizi successivi alla cessazione del rapporto, durante i quali il patto limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro. In tale contesto, l’indennità potrebbe essere capitalizzata nella voce B.I.7 dell’attivo dello Stato patrimoniale e ammortizzata in base alla durata del vincolo oppure potrebbe essere ripartita tra gli esercizi di efficacia del patto mediante la rilevazione di risconti attivi.