La C.T. Prov. Milano 28.11.2016 n. 9113/3/16 ha stabilito che la penale contrattuale derivante dall’inadempimento del cliente moroso deve essere dichiarata tra i componenti positivi del reddito d’impresa, qualora questa sia prevista in modo esplicito nel contratto e risulti, quindi, liquida ed esigibile a seguito dell’inadempimento contrattuale.
Per effetto dell’inadempimento, nasce, infatti, una nuova obbligazione di natura risarcitoria (già preventiva forfettizzazione del danno), che non abbisogna dell’intervento del giudice per la sua quantificazione, assolvendo la penale la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria.